PUBBLICA SICUREZZA - ARMI E MUNIZIONI - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI MUNIZIONI E MATERIALI ESPLODENTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301252/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha ricevuto dal Prefetto della Provincia un provvedimento datato 12 marzo 2019 (notificato il 19 marzo 2019) mediante il quale gli è stato vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi, con effetto esteso anche ai conviventi familiari. Il ricorrente, ritenendo tale provvedimento illegittimo e lesivo dei propri diritti, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme a tutti gli atti a esso presupposti, connessi e consequenziali. La controversia riguarda pertanto la legittimità di un atto amministrativo autoritativo in materia di pubblica sicurezza, specificamente l'esercizio del potere prefettizio di disporre limitazioni alla disponibilità di armi per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema normativo italiano relativo al controllo delle armi e alle autorizzazioni in materia di pubblica sicurezza, disciplinato principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successivamente dal Decreto Legislativo 204/2017. Il Prefetto, quale autorità territoriale preposta alla sicurezza pubblica, è competente a rilasciare, limitare e revocire autorizzazioni relative al possesso e porto di armi, nonché a emanare provvedimenti di divieto qualora sussistano motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tali provvedimenti, sebbene autoritativi e ablatori di diritti soggettivi, sono comunque assoggettati al sindacato di legittimità amministrativa presso il giudice amministrativo, che deve verificarne la conformità ai principi di legalità, proporzionalità e rispetto delle garanzie procedurali. Il ricorso in questione chiede al giudice amministrativo di verificare se il Prefetto ha rispettato tale quadro normativo nel concreto esercizio del suo potere.
La questione giuridica
La questione centrale è se il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni sia stato legittimamente adottato e se sussistessero effettivamente i presupposti di fatto e di diritto necessari per la sua emanazione. Il ricorrente presumibilmente contestava sia il procedimento (violazione delle procedure amministrative, omissione di audizione, mancanza di motivazione adeguata) sia il merito del provvedimento (inesistenza dei presupposti di pericolo per la sicurezza pubblica, sproporzione della misura, violazione del principio di ragionevolezza). La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra la necessità di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico da parte dell'Amministrazione e il diritto del cittadino a non subire limitazioni ingiustificate della propria sfera giuridica, con particolare riguardo al diritto al possesso di armi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'istruttoria e l'audizione dei difensori nella seduta del 27 aprile 2023, ha ritenuto fondati gli argomenti dedotti dal Ministero dell'Interno (rappresentante il Prefetto) e infondati quelli esposti dal ricorrente. Il collegio giudicante ha evidentemente accertato che sussistevano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio, presumibilmente confermando l'esistenza di circostanze obiettive tali da far ritenere la detenzione di armi pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice ha ritenuto che il procedimento amministrativo fosse stato correttamente esperito e che la motivazione del Prefetto fosse congrua, nonché che il provvedimento rispettasse il principio di proporzionalità. La logica argomentativa seguita dal collegio è stata quella di riconoscere al Prefetto un apprezzabile margine di discrezionalità tecnica in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza, subordinando il sindacato del giudice amministrativo a un controllo di ragionevolezza e conformità alle procedure, che il tribunale ha ritenuto positivamente esito.
La decisione
Il Tribunale ha respinto completamente il ricorso del ricorrente e ha compensato tra le parti le spese di giudizio, determinando così una parità nel sostenimento degli oneri processuali. Con tale pronuncia, il provvedimento prefettizio di divieto della detenzione di armi rimane in vigore senza modificazioni, mantenendo piena efficacia giuridica. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento di ogni dato identificativo del ricorrente, esercitando le tutele previste dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento (UE) 2016/679, al fine di proteggere la dignità e i diritti della persona interessata in una materia particolarmente sensibile.
Massima
Il Prefetto esercita un potere discrezionale ma non arbitrario nella adozione di provvedimenti limitativi della detenzione di armi e munizioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e tali provvedimenti rimangono legittimi quando sussistono presupposti di fatto ritenuti sussistenti in sede di procedimento amministrativo correttamente espletato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento emesso il 12.3.2019 e notificato in data 19.3.2019 con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha fatto divieto al signor -OMISSIS- e ad ogni convivente familiare di detenere armi, munizioni ed esplosivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Francesco Sforza n. 5; Ministero dell’Interno U.T.G. - Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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