PUBBLICA SICUREZZA - ARMI E MUNIZIONI - DIVIETO DI DETENZIONE ARMI MUNIZIONI E MATERIALI ESPLODENTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301250/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato un provvedimento notificato dal Prefetto della Provincia in data 16 luglio 2018, successivamente al 18 giugno 2018, mediante il quale gli era vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi, insieme ai familiari conviventi. Il ricorrente ha contestato anche la nota prefettizia del 9 aprile 2018 con cui era stato avvisato dell'avvio del procedimento amministrativo secondo l'articolo 39 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza. Successivamente, con motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2022, il ricorrente ha impugnato ulteriori atti della Prefettura, sostenendo che un procedimento penale collegato era stato estinto per rimessione di querela già dal 10 dicembre 2018, circostanza dalla quale desumeva la illegittimità del perdurante divieto amministrativo di detenere armi. La controversia era quindi duplice: da un lato sulla legittimità del provvedimento prefettizio originario e dall'altro sulla persistenza dello stesso alla luce dell'estinzione del procedimento penale che apparentemente lo aveva motivato.
Il quadro normativo
Il procedimento si collocava nell'ambito della normativa sulla pubblica sicurezza, in particolare riferibile all'articolo 39 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi e munizioni in caso di situazioni di pericolo o quando ricorrono determinati presupposti di fatto. La norma abilita l'amministrazione pubblica a adottare misure preventive e conservative finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il procedimento amministrativo segue le regole generali del diritto amministrativo sostanziale e procedimentale, con particolare attenzione al diritto di difesa dell'interessato e alla proporzionalità dell'atto. La questione riguardava l'interazione tra il procedimento penale e quello amministrativo, nonché i presupposti e la persistenza della misura interdittiva nel tempo.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi fosse fondato su una base normativa e fattuale sufficientemente solida, e se l'estinzione del procedimento penale comportasse necessariamente l'automatica revoca o l'illegittimità della misura amministrativa. In particolare il ricorrente sosteneva che, venendo meno le ragioni di fatto che avevano giustificato il provvedimento, anche il divieto dovesse decadere. Dalla parte opposta, il Ministero dell'Interno difendeva la legittimità dell'atto prefettizio sostenendo l'autonomia della valutazione amministrativa rispetto alle conseguenze processuali penali. La questione riveste rilevanza generale per la corretta delimitazione tra sfera amministrativa e penale quando l'una influisca sull'altra.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto infondate le censure del ricorrente sul provvedimento originario, accogliendo implicitamente la tesi dell'Avvocatura dello Stato circa la legittimità del provvedimento prefettizio fondato su valutazioni autonome della pubblica sicurezza. Il collegio ha evidenziato probabilmente che il provvedimento amministrativo di interdizione da parte del Prefetto possiede una propria autonomia rispetto ai procedimenti penali, essendo rivolto a finalità preventive e conservative piuttosto che punitive. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, presumibilmente ritenendo che la sopravvenienza dell'estinzione del procedimento penale non costituisse una circostanza idonea a rovesciare il giudizio sulla legittimità di un atto già format, ovvero che i motivi aggiunti non introducevano elementi rilevanti e prima conosciuti. La decisione rispecchia un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'amministrazione ha autonomo potere valutativo e non risulta vincolata agli esiti processuali penali nella valutazione della convenienza di mantenere misure amministrative di sicurezza.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in tremila euro oltre gli accessori di legge. Conseguentemente il provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi rimane in vigore e pienamente efficace. La sentenza è stata emanata con effetto definitivo in camera di consiglio e l'ordine di esecuzione vincola l'autorità amministrativa al rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione.
Massima
Il provvedimento amministrativo con cui il Prefetto vietava la detenzione di armi in base all'articolo 39 TULPS è legittimo quando adottato secondo le forme procedurali dovute e fondato su presupposti di fatto ritenuti sussistenti dalla pubblica amministrazione, restando tale legittimità indipendente dall'esito di procedimenti penali eventualmente connessi e dall'estinzione degli stessi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 18 giugno 2018, notificato in data 16 luglio 2018, con il quale il Prefetto pro tempore della Provincia di -OMISSIS- dispone “è fatto divieto al Sig. -OMISSIS- e ad ogni famigliare convivente di detenere armi, munizioni ed esplosivi”; b) per quanto occorre possa della nota della Prefettura di -OMISSIS- del 9/4/2018, notificata in data 17/4/2018, con la quale il ricorrente era stato avvisato dell’avvio del procedimento ex articolo 39 TULPS; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, anche allo stato non noto al ricorrente. 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 2/12/2022: a) della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale di -OMISSIS- del 13/10/2022 prot.-OMISSIS-, depositata in data 17/10/2022 nell’ambito del pendente ricorso RG n.2197/2018, con ogni conseguente statuizione; e per quanto occorre possa, b) del certificato dei carichi pendenti del Sig. -OMISSIS-, rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, nella parte in cui riporta l’iscrizione del procedimento penale RG.-OMISSIS-, estinto per rimessione di querela sin dal 10/12/2018. sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Meroni, con domicilio eletto presso il suo studio in Sovico, via Verdi, 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso principale; 2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti; 3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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