PUBBLICA SICUREZZA - DECRETO DI AMMONIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301247/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l’annullamento del Provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, in data 28.02.2018, notificato in pari data, con cui il Questore di -OMISSIS- ha ammonito il sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 8, D.L. 11/2009. sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Gilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefania Sadun in Milano, via Tolstoj, 41; Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, la controinteressata e le altre persone menzionate in motivazione. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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