AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301065/2023

Sentenza n. 202301065/2023

PUBBLICA SICUREZZA - MISURE ANTIVIOLENZA - DASPO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301065/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento denominato DASPO, emesso dal Questore in data 22 gennaio 2019 e notificato al ricorrente cinque giorni dopo. Il DASPO (Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive) è un provvedimento amministrativo che restringe la libertà personale vietando l'accesso a eventi sportivi, solitamente adottato in caso di violenze o disordini durante competizioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR Lombardia con il numero 782 del 2019 ed è stato dibattuto nella camera di consiglio del 27 aprile 2023, quasi quattro anni dopo l'emanazione del provvedimento impugnato. La Questura ha costituito il giudizio presentando proprie difese attraverso il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

Il quadro normativo

Il DASPO rappresenta uno strumento disciplinato dal codice della strada e dalle disposizioni di legge sulla sicurezza pubblica durante manifestazioni sportive, finalizzato a prevenire violenze e disordini negli stadi e negli impianti sportivi. I ricorsi avverso provvedimenti amministrativi della pubblica amministrazione, come il DASPO, seguono la disciplina del codice del processo amministrativo, soprattutto in relazione alla ammissibilità ratione temporis e al rispetto dei termini perentori per l'impugnazione. L'articolo 87, comma 4-bis, del codice di procedura amministrativa, richiamato dalla sentenza, stabilisce specifiche regole procedurali che il ricorrente deve osservare. La sentenza richiama inoltre gli articoli 5 e 6 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e l'articolo 52 del decreto legislativo 196 del 2003 per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della privacy.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso, sebbene non esplicitamente motivata nel dispositivo, riguarda presumibilmente l'ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo procedimentale e formale. Il ricorrente ha impugnato il DASPO del Questore, ma il TAR non ha potuto decidere nel merito della legittimità del provvedimento poiché ha riscontrato un ostacolo procedurale che rende il ricorso inammissibile. Questo ostacolo potrebbe consistere nel mancato rispetto dei termini di ricorso, in un difetto di legittimazione processuale, nella violazione di presupposti procedurali essenziali secondo le norme del codice del processo amministrativo, o in altre cause di improcedibilità rilevabili d'ufficio dal giudice. La natura tecnica della questione riguarda dunque l'osservanza delle forme e dei termini procedurali piuttosto che il merito sostanziale della legittimità dell'atto impugnato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel decidere in camera di consiglio dopo circa quattro anni dal deposito del ricorso, ha concluso che sussistono profili di inammissibilità tali da rendere il ricorso improcedibile. Sebbene la sentenza non esponga analiticamente i motivi di questa declaratoria, la scelta del TAR di dichiarare il ricorso improcedibile anziché infondato indica che il vizio risiede nella forma o nella procedura del ricorso piuttosto che nel merito della questione sostanziale. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Vinciguerra, dal Consigliere Estensore Fornataro e dal Primo Referendario Vampa, ha applicato i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa processuale amministrativa, valutando se tutti i presupposti per la tutela in via di ricorso risultassero presenti e se il ricorso fosse stato proposto secondo le modalità prescritte. La compensazione delle spese di giudizio indica che il TAR non ha ritenuto di attribuire responsabilità sulla questione della improcedibilità a una parte in particolare.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, rifiutando pertanto di pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento DASPO emesso dal Questore. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge. Inoltre, il TAR ha ordinato alla propria Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente, applicando le disposizioni sulla protezione dei dati personali, poiché il ricorrente era soggetto a un DASPO e potevano sussistere ragioni di tutela della sua dignità personale e della sua privacy nel procedimento giudiziario pubblicato.

Massima

Un ricorso amministrativo avverso un provvedimento come il DASPO è dichiarato improcedibile quando non sussistono i presupposti procedurali e formali richiesti dalle norme del codice del processo amministrativo, indipendentemente dal merito della questione sostanziale di legittimità dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento DASPO emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 22.01.2019 e notificato a -OMISSIS- in data 25.01.2019.
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Marchesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →