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Sentenza n. 202301061/2023

Sentenza n. 202301061/2023

PUBBLICA SICUREZZA - MISURE DI PREVENZIONE - DIVIETO DI SOGGIORNO - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301061/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento della Questura, notificatogli dal Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, con il quale gli è stato applicato il "Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno". Si tratta di una misura di prevenzione della criminalità che vincola il destinatario ad allontanarsi dal territorio dove la misura è stata emessa e proibisce il rientro nello stesso. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Mario Tartaglia, ha contestato la validità del provvedimento ritenendolo privo dei necessari presupposti di fatto e di diritto. La Questura, costituitasi nel giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha sostenuto la legittimità della misura, contrastando le eccezioni sollevate dal ricorrente. Il giudizio amministrativo si è svolto dinanzi al collegio della Sezione Prima del TAR Lombardia con udienza del 27 aprile 2023.

Il quadro normativo

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione della criminalità disciplinata dal Codice della sicurezza pubblica e dalle successive normative in materia di misure di prevenzione. Questa misura può essere legittimamente applicata dal questore quando sussistono circostanze concrete che danno fondato motivo di ritenere che il soggetto sia dedito a forme di criminalità, sia per specifici comportamenti tenuti in passato sia per condotte che indicano una propensione a commettere reati. L'applicazione della misura deve rispettare rigorosi canoni procedurali, incluso il diritto di difesa dell'interessato e la motivazione del provvedimento con indicazione dei presupposti fattivi della decisione. I provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza in questa materia sono soggetti al sindacato di legittimità del Tribunale Amministrativo Regionale, che verifica sia l'esistenza dei presupposti che la correttezza del procedimento amministrativo seguito.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia riguarda la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della misura del foglio di via obbligatorio al ricorrente. In particolare, la questione verteva su se effettivamente esistessero circostanze idonee a fondare il convincimento della dedizione del soggetto ad attività criminali, secondo gli standard richiesti dalla giurisprudenza amministrativa. Il ricorrente, presumibilmente, ha contestato che le ragioni poste a fondamento del provvedimento fossero sufficientemente specifiche, concrete e proporzionate alla gravità della misura stessa. La controversia implicava inoltre la verifica del rispetto dei diritti procedurali e dell'adeguatezza della motivazione del provvedimento emesso dalle autorità di pubblica sicurezza.

La motivazione del giudice

Il TAR, esaminati gli atti della causa e ascoltati i difensori delle parti nell'udienza del 27 aprile 2023, ha ritenuto fondato l'operato della Questura e della Pubblica amministrazione nel disporre la misura di prevenzione nei confronti del ricorrente. Sebbene il testo della sentenza contenga solo l'epigrafe e il dispositivo senza l'estesa motivazione, è possibile desumere che il collegio ha valutato che i presupposti fattivi e normativi per l'applicazione della misura fossero adeguatamente provati negli atti d'istruttoria amministrativa. Il giudice ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente non fossero idonee a integrare un vizio di legittimità del provvedimento, né sotto il profilo sostanziale né sotto quello procedimentale, rigettando quindi complessivamente il ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso presentato dal cittadino, confermando la piena legittimità del foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura. La sentenza prescrive che le spese di giudizio siano compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi legali senza condanna a carico dell'altra. Il provvedimento è dichiarato esecutivo dall'autorità amministrativa, la quale potrà pertanto proseguire nell'attuazione della misura di prevenzione secondo le prescrizioni ivi contenute. Inoltre, per tutela della riservatezza e della dignità della persona, il giudice ha ordinato l'oscuramento integrale dei dati identificativi del ricorrente nel testo della sentenza, conformemente alle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

Massima

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione legittimamente adottabile dal questore quando sussistono circostanze concrete e specifiche che giustifichino il convincimento della dedizione del soggetto alla criminalità, e il provvedimento è sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla sussistenza dei presupposti fattivi e al rispetto dei canoni procedurali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di -OMISSIS-, di applicazione della Misura di Prevenzione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno;
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria 18;
Questura di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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