PUBBLICA SICURAZZA - ESERCIZI PUBBLICI - LICENZA - SOSPENSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301397/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ricorrente, proprietaria di un esercizio pubblico, ha subito l'emanazione di un decreto da parte del Questore della provincia il 20 marzo 2019, notificatole il 22 marzo 2019, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza per la conduzione del medesimo esercizio per la durata di quindici giorni a decorrere dalla notifica. Il provvedimento è stato adottato in base all'articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza sulla scorta di una proposta trasmessa dai militari della Stazione dei Carabinieri competente, datata 16 marzo 2019 e pervenuta alla Questura il 18 marzo 2019. La ricorrente, ritenendo illegittimo tale decreto e i vizi sottesi all'atto presupposto, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento nonché il ristoro del danno ingiusto subito. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, la ricorrente ha deciso di rinunciare al ricorso attraverso una dichiarazione regolarmente notificata all'Amministrazione intimata in data 30 marzo 2023 e depositata in cancelleria il 3 aprile 2023.
Il quadro normativo
Il caso verte sull'applicazione dell'articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, norma che attribuisce al Questore il potere di sospendere le licenze per la conduzione di esercizi pubblici, quale misura cautelare destinata a preservare l'ordine e la sicurezza pubblica in presenza di violazioni normative o di comportamenti turbativi della tranquillità pubblica. La disciplina del processo amministrativo è articolata nel Codice del Processo Amministrativo, il quale prevede norme specifiche relative alla proposizione del ricorso, alle modalità di estinzione dello stesso, alla rinunzia e ai relativi requisiti formali che devono essere scrupolosamente osservati affinché la rinunzia sia valida e produce gli effetti estintivi desiderati. Inoltre, la sentenza pone attenzione anche alla normativa sulla protezione dei dati personali, applicando il Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo GDPR numero 679 del 2016 al fine di tutelare la dignità e i diritti della parte ricorrente attraverso l'oscuramento della sua identità.
La questione giuridica
Il ricorso era stato costruito sul presupposto che il decreto di sospensione della licenza presentasse profili di illegittimità nella sua formazione e nel suo contenuto, sollevando implicitamente questioni sulla corretta applicazione dell'articolo 100 TULPS da parte del Questore e sulla validità della proposta sottostante redatta dai Carabinieri. Tuttavia, la questione giuridica non ha avuto sviluppo nel merito poiché la ricorrente ha optato per il ritiro della controversia mediante una rinunzia formale, il che evidenzia una soluzione convenzionale della lite. L'unica questione che ha richiesto valutazione da parte del giudice è stata quella puramente processuale concernente la validità formale della rinunzia al ricorso secondo le prescrizioni dell'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha innanzitutto accertato che la ricorrente ha regolarmente notificato all'Amministrazione intimata una dichiarazione di rinunzia al ricorso con compensazione delle spese in data 30 marzo 2023, successivamente depositata in atti il 3 aprile 2023, verificando che la dichiarazione integri tutti i rigorosi requisiti formali enumerati dall'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo. Il giudice ha ritenuto che, ricorrendo tali presupposti, fosse necessario dichiarare l'estinzione del giudizio in conformità all'articolo 35, comma 2, lettera c), del medesimo codice, poiché la rinunzia al ricorso rappresenta una causa legittima di conclusione del procedimento amministrativo. La compensazione delle spese è stata disposta come naturale conseguenza della rinunzia, dato che nessuna delle parti ha fatto valere pretese di successo nel giudizio che giustificasse la condanna delle spese alla controparte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso estinto per rinunzia e ordina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sicché ciascuna sostiene le proprie spese senza diritto al recupero da parte dell'altra. Il tribunale inoltre ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente secondo le regole generali dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Infine, il giudice dispone l'oscuramento integrale delle generalità della ricorrente nonché di ogni altro dato personale idoneo a identificarla, provvedimento adottato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e al Regolamento europeo GDPR.
Massima
La rinunzia al ricorso amministrativo, quando formalmente regolare secondo le modalità prescritte dal Codice del Processo Amministrativo e validamente notificata all'Amministrazione intimata, determina l'irrevocabile estinzione del giudizio e la conclusione definitiva del procedimento con conseguente compensazione delle spese.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto Cat. -OMISSIS- del 20.03.2019 adottato dal Questore della provincia di -OMISSIS- e notificato alla ricorrente il 22.03.2019, con il quale è stata disposta ex art. 100 TULPS la sospensione per quindici giorni, a decorrere dalla data della notifica, della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico di cui la ricorrente e proprietaria, sito in -OMISSIS-; della proposta redatta ai sensi dell'art. 100 TULPS dai militari della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- trasmessa con nota datata 16.03.2019 e pervenuta alla Questura in data 18.03.2019, non conosciuta, quale atto presupposto; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti, ex art. 43 c.p.a. per il risarcimento del danno ingiusto all’uopo ritratto. sul ricorso numero di registro generale 812 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Thomas Mambrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente ritualmente notificava alla intimata Amministrazione “dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate” in data 30 marzo 2023, quivi depositata in data 3 aprile 2023. L’atto integra una valida rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati. Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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