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Sentenza n. 202300422/2023

Sentenza n. 202300422/2023

PUBBLICA ISTRUZIONE; MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300422/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un genitore ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il verbale di scrutinio che ha disposto la non ammissione del proprio figlio minore alla classe successiva, nonché contro la scheda di valutazione del 7 settembre 2022. Il ricorso era volto a contestare il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, in cui l'istituzione scolastica aveva deciso di trattenere l'alunno sulla base della valutazione didattica. La controversia si inseriva nel contesto del diritto allo studio e dei principi che governano la valutazione scolastica nel sistema di istruzione italiano, dove le decisioni sulla promozione agli anni successivi rivestono grande importanza per il percorso educativo del minore.

Il quadro normativo

La materia della valutazione scolastica e della non ammissione alla classe successiva è regolata dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico in materia di istruzione) e da successivi provvedimenti normativi che disciplinano le modalità di scrutinio e di valutazione. I dirigenti scolastici e i collegio docenti esercitano competenze amministrative rilevanti quando deliberano sulla promozione degli alunni, e tali atti sono sindacabili dal giudice amministrativo qualora risultino affetti da vizi di legittimità. La normativa scolastica prevede che le decisioni sulla non ammissione alla classe successiva devono essere motivate e devono rispettare i principi di trasparenza e correttezza procedimentale, nonché il diritto del minore all'istruzione e allo sviluppo della personalità.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità del provvedimento di non ammissione del minore alla classe successiva, nonché il corretto esercizio dei poteri valutativi dell'istituzione scolastica. La controversia verteva sulla sindacabilità amministrativa della decisione di non ammissione, cioè sulla possibilità che il giudice amministrativo verificasse se l'atto fosse stato emesso in conformità alle norme procedurali e se il collegio docenti avesse agito secondo criteri razionali e proporzionati. Era in gioco il bilanciamento tra l'autonomia didattica dell'istituzione scolastica e il diritto del ricorrente a ottenere una revisione della valutazione dinanzi a un organo terzo e indipendente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che significa che il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti processuali necessari per procedere alla trattazione del merito della controversia. Una dichiarazione di improcedibilità ricorre quando viene meno una condizione fondamentale del processo, quali la legittimazione processuale, l'interesse ad agire, il rispetto dei termini di proposizione del ricorso oppure quando la controversia è divenuta oggettivamente superflua per effetto del mutamento della situazione di fatto sottostante. Nel caso di specie, è ragionevole inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto che il ricorso fosse proposto oltre i termini consentiti dalla legge, ovvero che la situazione sottesa alla controversia si fosse già risolta, rendendo privo di utilità pratica il giudizio. La compensazione delle spese di giudizio indica che il tribunale non ha ritenuto alcuna delle parti manifestamente colpevole di cattiva fede processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso e, di conseguenza, non è entrato nel merito della questione relativa alla legittimità della non ammissione alla classe successiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e del minore nei registri ufficiali della sentenza, al fine di tutelare il diritto alla privacy e alla dignità personale del minore, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento europeo n. 679/2016.

Massima

Una controversia relativa alla non ammissione di un minore alla classe successiva risulta improcedibile quando vengono meno i presupposti processuali necessari per la prosecuzione del giudizio, in particolare quando il ricorso è proposto oltre i termini di legge ovvero quando la situazione di fatto alla base della controversia si sia già risolta in modo tale da rendere il giudizio oggettivamente superfluo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del verbale di scrutinio n. -OMISSIS- di non ammissione del minore -OMISSIS- alla classe successiva;
della scheda di valutazione del 7.09.2022;
di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi, conseguenti e successivi anche non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 2578 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Esposti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del minore.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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