AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303096/2023

Sentenza n. 202303096/2023

5C- PUBBLICA ISTRUZIONE - UNIVERSITÀ- PROFESSORI UNIVERSITARI - SANZIONE DISCIPLINARE - CENSURA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303096/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da un ricercatore o docente universitario che ha subito una sanzione disciplinare inflitta dal consiglio di amministrazione dell'Università per mezzo di una delibera. La sanzione comminata era particolarmente grave: la sospensione dal servizio per un anno con contemporanea privazione della retribuzione, ossia una delle sanzioni disciplinari più severe previste negli ordinamenti universitari. A questa delibera sono seguiti una serie di atti consequenziali, tra cui la comunicazione ufficiale della sanzione stessa, i pareri del collegio di disciplina che aveva precedentemente istruito il procedimento, i verbali di tale collegio e infine la comunicazione all'ente finanziatore della ricerca dell'impossibilità di proseguire i progetti di ricerca di cui il ricorrente era responsabile. Il ricorrente ha impugnato tutti questi atti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando sia il provvedimento principale che tutti gli atti strumentali e conseguenti alla sua applicazione.

Il quadro normativo

La materia del procedimento disciplinare nelle università italiane è regolata dalle leggi in materia di ordinamento della ricerca universitaria e dai regolamenti interni delle singole istituzioni. Ogni università è tenuta a rispettare i principi generali del procedimento amministrativo, compresi il diritto di difesa, il diritto di essere sentito, il diritto alla motivazione e il rispetto dei vincoli procedurali stabiliti dalle proprie norme interne. Le sanzioni disciplinari, in particolare quelle severe come la sospensione dal servizio, devono essere proporzionate alla condotta contestata e devono essere emanate secondo le modalità procedurali stabilite dalla legge e dai regolamenti. Il collegio di disciplina svolge il ruolo di organo istruttore il cui compito è accertare i fatti contestati e formulare pareri vincolanti o altamente significativi che guidano le decisioni dell'amministrazione.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente, coinvolgendo questioni relative alla corretta applicazione del procedimento disciplinare, al rispetto delle garanzie procedurali minime e alla proporzionalità della sanzione stessa. Era in gioco il diritto del ricorrente a una procedura corretta, al contraddittorio effettivo e alla motivazione adeguata della sanzione, nonché l'obbligo dell'amministrazione universitaria di operare nel rispetto della legalità. La complessità della questione risiedeva nel verificare se l'amministrazione avesse agito legittimamente nello svolgimento del suo potere disciplinare, garantendo al ricorrente tutte le protezioni procedurali dovute e dosando correttamente la gravità della sanzione rispetto alla concreta violazione contestata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso e ha quindi deciso di accogliere interamente la domanda. Sebbene la sentenza pubblicata non contenga la motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso consente di inferire che il giudice abbia riscontrato uno o più vizi nell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Università. Tali vizi potevano riguardare aspetti procedurali quali la violazione delle forme e dei modi del procedimento disciplinare, oppure aspetti sostanziali quali la manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla condotta, l'insufficienza dell'istruttoria, la violazione del diritto di difesa o la carenza di motivazione adeguata negli atti del collegio di disciplina. Il giudice, accertato l'illegittimità del provvedimento, ha ritenuto necessario annullare non solo la delibera principale ma anche tutti gli atti strumentali e conseguenti, poiché inficiati dal vizio originario.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso e ha annullato in via definitiva la delibera con cui il consiglio di amministrazione aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dal servizio con privazione della retribuzione, insieme a tutti gli atti collegati e consequenziali, inclusi i pareri e i verbali del collegio di disciplina e la comunicazione all'ente finanziatore circa l'impossibilità di proseguire il progetto di ricerca. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, imponendo all'autorità amministrativa il dovere di dare seguito alla decisione del giudice.

Massima

L'esercizio del potere disciplinare da parte dell'amministrazione universitaria deve rispettare rigorosamente i vincoli procedurali e sostanziali stabiliti dalle norme applicabili, e il venir meno di tali garanzie legittima l'annullamento della sanzione anche quando questa sia formalmente grave.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1. della delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Università -OMISSIS- ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dal servizio con privazione della retribuzione;
2. della comunicazione della sanzione disciplinare predetta;
3. dei pareri resi dal collegio di disciplina al rettore e al consiglio di amministrazione della -OMISSIS-;
4. dei verbali del collegio di disciplina;
5. degli atti e dei provvedimenti con i quali, in attuazione della sanzione disciplinare, l'Università ha comunicato alla ERCA l'impossibilità di dar seguito al progetto di ricerca e al team di ricerca del ricorrente la riassegnazione o la cessazione del rapporto lavorativo;
6. di ogni altro atto o provvedimenti presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa De Margheriti e Rocco Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata nonché del riferimento a “-OMISSIS-” dopo il termine “Università”, così lasciando il solo generico riferimento all’Ateneo.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →