PROFESSIONI - ESAME AVVOCATO - ANNULLAMENTO PROVE DI ESAME
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301289/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Triscari Binoni Daniel Dean ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia nel 2018 contestando un verbale della VIII Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma, adottato il 30 gennaio 2018. Il ricorrente impugnava principalmente il provvedimento nella parte in cui la commissione aveva annullato le prove scritte sostenute dal medesimo ricorrente durante l'esame di abilitazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e l'annullamento degli atti presupposti. Parallelamente alla fase del giudizio cautelare, il ricorrente ha chiesto una misura di sospensione dell'efficacia del verbale impugnato, richiesta che è stata rigettata dal TAR con ordinanza del 2018. Il ricorso è stato depositato presso il tribunale amministrativo della Lombardia con il numero di registro generale 1770 del 2018, e il procedimento è rimasto pendente per diversi anni.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, materia sottoposta al controllo del Ministero della Giustizia e della Commissione Esami di Avvocato presso le rispettive Corti d'Appello, secondo quanto previsto dalle norme del decreto legislativo in materia di ordinamento giudiziario e dalle disposizioni sulla professione di avvocato. I provvedimenti adottati dalle commissioni esaminatrici possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo sulla base di vizi procedurali, trasmissione dei compiti valutabili solo in termini di violazione di legge o eccesso di potere, non potendo il giudice sostituirsi alle valutazioni tecniche della commissione. L'ambito dell'impugnazione è pertanto delimitato a motivi di illegittimità formale e sostanziale del provvedimento, con esclusione dell'eccesso di discrezionalità tecnica.
La questione giuridica
La questione fondamentale della controversia concerneva l'interpretazione e l'applicazione della disciplina sulla legittimità dei verbali della commissione esaminatrice e sui presupposti per l'annullamento delle prove scritte di un candidato. Il ricorrente contestava che la commissione avesse adottato il provvedimento di annullamento delle sue prove violando i principi di trasparenza, imparzialità e corretta motivazione, che caratterizzano gli obblighi procedurali che incombono sugli organi pubblici in materia di esami professionali. La controversia riguardava quindi l'equilibrio fra la discrezionalità tecnica necessariamente riconosciuta alle commissioni esaminatrici e i vincoli formali imposti dall'ordinamento amministrativo alla legalità dei loro provvedimenti.
La motivazione del giudice
Poiché la sentenza contiene solo l'epigrafe e il dispositivo, senza una motivazione estesa, è possibile ricavare da quanto accaduto nel procedimento che il TAR ha proceduto all'estinzione del giudizio in seguito alla dichiarazione di rinunzia al ricorso depositata dalla parte ricorrente il 3 marzo 2023 e ribadita in sede di udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023. La rinunzia al ricorso comporta necessariamente l'estinzione del giudizio nei confronti di tutti gli imputati, poiché la prosecuzione della causa diventa priva di oggetto quando la parte attrice dichiara espressamente di non voler più ottenere una decisione sul merito. Il giudice amministrativo ha riconosciuto la validità della rinunzia e ha dato corso all'estinzione secondo quanto previsto dagli articoli 35 comma 2 lettera c) e 85 comma 9 del codice del processo amministrativo.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia al ricorso depositata dal ricorrente. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporterà i propri costi di lite, non essendoci una soccombenza di una parte rispetto all'altra nel merito della controversia. La sentenza è stato eseguita dall'autorità amministrativa ed è stata depositata presso la segreteria del tribunale per la comunicazione alle parti interessate secondo i termini previsti dalla normativa processuale. Il giudizio amministrativo si è concluso quindi su questo punto senza una decisione di merito in ordine alla legittimità del verbale impugnato.
Massima
L'estinzione del giudizio amministrativo è dichiarata quando la parte ricorrente rinuncia expressamente al ricorso, comportando la cessazione della causa per venir meno della sua ragion d'essere, indipendentemente dal merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, ha così deciso. Presidente relatore Gabriele Nunziata, consiglieri Antonio De Vita e primo referendario Katiuscia Papi hanno esaminato il ricorso numero 1770 del 2018 proposto da Triscari Binoni Daniel Dean, rappresentato dall'avvocato Giuseppe C. Salerno, avente domicilio a Milano in Via Massena numero 17, ricorso diretto contro il Ministero della Giustizia e la Commissione Esami di Avvocato presso le Corti d'Appello di Milano e Roma, difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso impugnava il verbale numero 2 del 30 gennaio 2018 della VIII Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma, nella parte in cui vengono annullate le prove scritte sostenute dal ricorrente, nonché degli atti presupposti. La domanda di sospensione cautelare è stata rigettata con ordinanza numero 1218 del 2018. Il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinunzia al ricorso il 3 marzo 2023, confermata dal suo difensore in sede di udienza. La sentenza è stata pronunciata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams. Visto l'articolo 35 comma 2 lettera c) e articolo 85 comma 9 del codice del processo amministrativo, il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate. La presente sentenza è eseguita dall'autorità amministrativa e comunicata alle parti a cura della segreteria del tribunale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento previa sospensione del verbale n.2 del 30 gennaio 2018 della VIII^ Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma nella parte in cui vengono annullate le prove scritte sostenute dal ricorrente, nonché degli atti presupposti. sul ricorso numero di registro generale 1770 dell’anno 2018 proposto dal Sig. Triscari Binoni Daniel Dean, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe C. Salerno, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Massena n.17; Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano e di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1218 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso depositata da parte ricorrente il 3 marzo 2023 e quanto dichiarato in tal senso dal difensore di parte ricorrente all’udienza; Visti gli artt. 35, co.2 lett.c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →