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| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302095/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro due provvedimenti di rigetto e diniego emanati da Comitati costituiti presso la Corte d'Appello di Milano e presso il Tribunale di Milano, entrambi operanti in materia di attribuzione di benefici ai familiari di magistrati e cancellieri. Nello specifico, il ricorso contestava i provvedimenti del Comitato ex articolo 5 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, organismi preposti a valutare e decidere sulla concessione di borse di studio e aiuti economici a favore dei familiari di magistrati e cancellieri deceduti in servizio o collocati a riposo per inabilità. Il ricorrente lamentava l'illegittimità di tali provvedimenti di diniego, ritenendo che fossero stati emanati in violazione dei criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente o secondo modalità procedurali difformi dalla legge.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nell'ambito della disciplina di protezione sociale per i familiari del personale della magistratura e della cancelleria, regolata dall'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e da eventuali regolamenti attuativi dei Comitati interessati. Tale normativa si colloca nell'ambito del diritto amministrativo sostanziale, concernente l'esercizio del potere discrezionale amministrativo nella valutazione delle istanze di benefici economici e borse di studio. La materia rientra altresì nell'alveo della giustizia amministrativa, dove il ricorso al TAR rappresenta lo strumento ordinario di tutela contro i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi per violazione di legge, eccesso di potere o violazione di diritti soggettivi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti di rigetto emessi dai due Comitati, specificamente se essi fossero stati adottati nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dalla normativa applicabile e secondo un procedimento amministrativo conforme ai principi generali dell'azione amministrativa. La questione investiva sia il merito della valutazione delle domande sia la correttezza formale della procedura seguita dai Comitati nella loro decisione, rimettendo al giudice amministrativo il compito di verificare l'esistenza di motivi di illegittimità del provvedimento amministrativo, quale potrebbe essere l'insufficiente motivazione, l'inosservanza delle norme procedurali ovvero l'esercizio del potere discrezionale secondo criteri non conformi alla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, che ha tenuto l'udienza il cinque luglio duemilaventitre, ha esaminato la documentazione presentata dalle parti, ascoltato gli argomenti proposti dai difensori del ricorrente e dall'Avvocatura dello Stato a difesa del Ministero della Giustizia, e ha valutato la fondatezza dei vizi dedotti nel ricorso. La sentenza, pur non esplicitando nel testo trasmesso la intera argomentazione motivazionale, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero legittimi e non affetti dagli errori lamentati dal ricorrente, evidentemente accogliendo le eccezioni del Ministero della Giustizia circa la corretta applicazione della normativa sui benefici ai familiari dei magistrati. Il collegio giudicante ha presumibilmente ritenuto che i criteri di valutazione fossero stati correttamente applicati dai Comitati e che la procedura fosse stata condotta in conformità alle disposizioni vigenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità dei provvedimenti di diniego emanati dai due Comitati. Ha inoltre disposto che le spese di giudizio fossero compensate tra le parti, nel senso che ciascuna rimane tenuta al pagamento delle proprie spese legali. Infine, il giudice ha ordinato il passaggio immediato al procedimento di ottemperanza innanzi all'autorità amministrativa e, ai sensi della disciplina sulla privacy, ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo a tutela della sua dignità personale, applicando le garanzie previste dal decreto legislativo n. 196 del duemilatre e dal Regolamento UE n. 679 del duemiladiciotto.
Massima
Il TAR non annulla i provvedimenti di diniego di un Comitato ex articolo 5 disp att cpc quando i medesimi siano stati adottati secondo le modalità procedurali previste dalla legge e con corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla normativa sui benefici ai familiari di magistrati deceduti o collocati a riposo per inabilità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di rigetto -OMISSIS- del Comitato ex art. 5 disp att cpc costituito presso la Corte d'Appello di Milano ed annullamento del provvedimento di diniego 21/11/2018 del Comitato ex art. 5 disp att cpc costituito presso il Tribunale di Milano. sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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