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Sentenza n. 202301728/2023

Sentenza n. 202301728/2023

PROFESSIONI E MESTIERI - INTERMEDIARI - ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301728/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società operante nel settore tributario ha visto revocare la propria abilitazione al servizio telematico Entratel, il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate attraverso il quale professionisti e intermediari presentano dichiarazioni, dati e versamenti tributari. La revoca è stata decisa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Settore Servizi e Consulenza, con provvedimento notificato il 15 febbraio 2018, in esecuzione di una precedente contestazione amministrativa comunicata il 30 novembre 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quarta, chiedendo l'annullamento sia del provvedimento di revoca che di tutti gli atti presupposti e connessi, includendo la contestazione che aveva dato origine al procedimento revocatorio.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1998, che riordina l'organizzazione dei servizi tributari e stabilisce i criteri per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica di abilitato ai servizi telematici. L'art. 3, comma 3 bis, del medesimo decreto prevede specifiche contestazioni amministrative attraverso cui l'amministrazione finanziaria può procedere qualora l'intermediario violi gli obblighi legati alla gestione dei dati o alle modalità di utilizzo del servizio. La revoca dell'abilitazione rappresenta una misura sanzionatoria nei confronti di soggetti che non ottemperano ai requisiti normativi o che commettono irregolarità nell'utilizzo della piattaforma telematica Entratel, conseguenza naturale della mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della revoca dell'abilitazione decisa dall'Agenzia delle Entrate. La ricorrente contestava presumibilmente la correttezza del procedimento amministrativo, l'adeguatezza della motivazione, la proporzionalità della sanzione e il rispetto dei diritti procedurali, come il diritto di difesa e la possibilità di contraddittorio preventivo. In sostanza, la società deduceva che l'Agenzia avesse agito in violazione dei principi amministrativi fondamentali o che la revoca fosse sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse, ovvero che i presupposti fattuali alla base della revoca stessa non fossero effettivamente provati.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, chiamato a pronunciarsi durante l'udienza del 24 maggio 2023, ha ritenuto che il ricorso non fosse fondato nel merito. Il TAR ha verosimilmente accertato che l'Agenzia delle Entrate aveva correttamente individuato le violazioni contestate alla ricorrente, che la procedura amministrativa era stata condotta in conformità alle norme applicabili, e che la revoca dell'abilitazione era stata irrogata come conseguenza proporzionata e giustificata delle condotte contestate. Il giudice ha evidentemente ritenuto che la documentazione amministrativa fosse adeguata a provare gli addebiti, che il procedimento non presentasse vizi formali tali da inficiare la legittimità dell'atto finale, e che le ragioni dell'amministrazione preponderassero sulle eccezioni sollevate dalla ricorrente nel ricorso. La misura sanzionatoria della revoca è stata considerata conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società ricorrente, rigettando così la richiesta di annullamento sia del provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel sia degli atti ad esso correlati. Non sono state disposte condanne al pagamento delle spese di giudizio, con l'effetto che ciascuna parte resterà responsabile delle proprie spese legali. Contestualmente, il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, consolidando pertanto l'efficacia della revoca decisa dall'Agenzia delle Entrate.

Massima

L'Agenzia delle Entrate legittimamente esercita il potere di revocare l'abilitazione al servizio telematico di un intermediario quando vi sia adeguata contestazione di violazioni normative relative all'utilizzo della piattaforma, operando secondo le procedure amministrative previste dalla legge e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento di revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel prot. -OMISSIS- emesso nei confronti della ricorrente dall’Agenzia Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestioni Tributi notificato in data 15 febbraio 2018;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, della contestazione di cui all’art. 3, comma 3 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, notificata in data 30 novembre 2017.
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2018, proposto da
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampiero Fiore e Stefano Fraccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Ippodromo n. 7;
- l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia - Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 819/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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