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Sentenza n. 202301549/2023

Sentenza n. 202301549/2023

PROFESSIONI E MESTIERI - AVVOCATI - ESAME DI ABILITAZIONE - NON AMMISSIONE PROVA ORALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301549/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un candidato ha partecipato all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato nella sessione 2017, indetto con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2017. Il ricorrente ha superato alcune prove scritte ma è stato valutato insufficiente nella prova di diritto penale e nell'atto giudiziario in materia penale, ricevendo una votazione di 28/50 dalla VIII Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Roma. A causa di questa valutazione negativa, il candidato non è stato ammesso all'esame orale, fase cruciale per il conseguimento dell'abilitazione. Nel giugno 2018 il ricorrente ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell'esito negativo e ha constatato che il proprio nome non figurava nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, per cui ha deciso di ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il quadro normativo

La materia dei concorsi e degli esami per l'abilitazione alle professioni legali è disciplinata dal Ministero della Giustizia secondo criteri tecnici pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sottoposti alle norme procedurali amministrative. Le prove per l'abilitazione alla professione di avvocato sono strutturate in una fase scritta e in una fase orale, con i candidati che devono raggiungere una valutazione minima nelle prove scritte per accedere all'esame orale. Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a esercitare il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi relativi ai concorsi pubblici e agli esami professionali secondo il codice del processo amministrativo. Le decisioni delle commissioni esaminatrici possono essere sottoposte a controllo giurisdizionale quando siano affette da vizi procedurali o da errori manifesti nella valutazione che non rispettino i criteri comunicati ai candidati.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la valutazione della prova scritta di diritto penale, sostenendo che la votazione assegnata fosse errata o non coerente con i parametri di valutazione previamente comunicati dalla commissione. La questione centrale riguardava l'eventuale violazione della trasparenza e della correttezza del procedimento valutativo nel corso dell'esame, ossia se fossero stati seguiti criteri obiettivi e preannunciati oppure se la commissione avesse commesso errori di valutazione che legittimassero l'annullamento della decisione. Il ricorso sollevava implicitamente la questione della legittimità dell'esclusione dalla fase orale e della conseguente impossibilità di conseguire l'abilitazione alla professione di avvocato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, concludendo che nel corso del procedimento avviato nel 2018 e concluso nel maggio 2023 sia venuto meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla pronuncia richiesta. La carenza sopravvenuta di interesse può derivare da varie circostanze: il ricorrente potrebbe avere conseguito l'abilitazione in sessioni successive dell'esame, potrebbe aver desistito dal proposito professionale, oppure potrebbero essere decorse circostanze che rendevano la controversia priva di efficacia pratica. Sebbene il testo della sentenza non esponga la motivazione nel dettaglio ma riporti soltanto il dispositivo, è evidente che il tribunale non ha affrontato il merito della disputa sulla correttezza della valutazione, ritenendo che il mutamento della situazione fattuale avrebbe reso la decisione inutile alle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, lasciando pertanto in vigore tutti gli atti impugnati e confermando indirettamente la decisione della commissione esaminatrice senza un giudizio nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese processuali senza condanna a carico di alcuno. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di procedere all'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente per tutela della riservatezza, in conformità al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il ricorso avverso il diniego di ammissione all'esame orale per l'abilitazione alla professione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo, non manifesti più un interesse concreto e attuale nel conseguimento della pronuncia richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della mancata ammissione del ricorrente all'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2017 – indetto con D.M. 19 luglio 2017 e pubblicato in G.U. n. 64 il 25 agosto 2017; della comunicazione n. 3, ricevuta il 22 giugno 2018, avente ad oggetto l'esito negativo delle prove scritte; dell'elenco dei candidati ammessi all'orale, visionabile dal 25 giugno 2018, nella parte in cui non include il ricorrente; del verbale senza numero di riferimento del 15 maggio 2018 dell'VIII Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Roma, con cui gli elaborati contrassegnati dal n. -OMISSIS- sono stati ritenuti insufficienti nel parere di diritto penale e nell'atto giudiziario in materia penale, con votazione di 28/50; nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente Dott. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Ravezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita, 28;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura  Distrettuale dello Stato, con domicilio ‘legale’ in Milano, Via Freguglia, 1;
Commissione Esaminatrice Concorso Abilitazione Avvocato 2017- Corte Appello Milano, Commissione Esaminatrice Concorso Abilitazione Avvocato 2017- Corte Appello Roma, Commissione Centrale Concorso Abilitazione Avvocato 2017 - Presso Ministero della Giustizia, VIII Sottocommissione Concorso Abilitazione Avvocato 2017 - Presso Corte Appello Roma, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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