PROFESSIONI E MESTIERI - AVVOCATI - ESAME DI ABILITAZIONE - NON AMMISSIONE PROVA ORALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301268/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Armando Cappiello ha impugnato il verbale del 6 giugno 2018 della IX Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma, nella parte in cui gli veniva notificata la sua non ammissione alle prove orali dell'esame di stato. La controversia rientra nell'ambito del diritto all'accesso alla professione forense, e nello specifico contestava il provvedimento di esclusione dalle successive fasi dell'esame. Nel corso del giudizio amministrativo, il TAR aveva già rigettato con ordinanza la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato nel 2018. Successivamente, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso il 9 marzo 2023, durante il corso del giudizio amministrativo che risultava pendente da anni presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Il quadro normativo
La materia dell'esame di stato per l'accesso alla professione forense è regolata da disposizioni di legge che disciplinano i criteri di selezione, le modalità di svolgimento delle prove, e i diritti procedurali dei candidati. Gli artt. 35 comma 1 lettera c) e 85 comma 9 del codice di procedura amministrativa sono stati richiamati dal TAR e riguardano rispettivamente la procedibilità del ricorso e le conseguenze della carenza di interesse. La giurisdizione del giudice amministrativo si esercita sui provvedimenti amministrativi della Commissione Esami di Avvocato, organo che opera sotto l'egida del Ministero della Giustizia e che deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e legittimità procedimentale.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del verbale di esclusione dalle prove orali e se fossero stati rispettati i criteri di valutazione delle prove scritte. Tuttavia, la questione principale che il giudice ha dovuto affrontare nel corso del giudizio non era più quella meritoria sul provvedimento, bensì quella della sussistenza delle condizioni processuali per la continuazione del giudizio. Infatti, quando il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice si è trovato a valutare se permanesse una effettiva utilità pratica della pronuncia sul merito della controversia, considerato che il termine utile per usufruire della sentenza favorevole avrebbe potuto ormai essere scaduto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha valutato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente il 9 marzo 2023, constatando che con questa manifestazione di volontà veniva a mancare un elemento essenziale per la prosecuzione e l'utilità del giudizio. Il collegio ha ritenuto che, indipendentemente da quale fosse il merito della controversia e dalla fondatezza delle censure sollevate in ricorso, non sussistesse più una ragione concreta per emettere una sentenza sul merito quando il ricorrente stesso riconosceva di non avere più interesse nella pronuncia. La sentenza è stata emessa il 24 maggio 2023 dopo una riunione straordinaria celebrata da remoto sulla base della normativa di emergenza pandemica allora vigente, sulla base degli atti e della relazione del presidente estensore senza ulteriore trattazione orale della causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali. La sentenza ha efficacia definitiva ed è ordinato che l'Autorità Amministrativa provveda alla sua esecuzione secondo le forme di legge. Questo esito rende moot ogni valutazione sul merito della controversia relativa all'ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato.
Massima
Quando il ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse durante il corso del giudizio amministrativo, il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso in assenza di una concreta utilità della pronuncia, indipendentemente dal merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento previa sospensione del verbale del 6 giugno 2018 della IX^ Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma nella parte in cui viene disposta la non ammissione del ricorrente alle prove orali, nonché degli atti presupposti. sul ricorso numero di registro generale 1993 dell’anno 2018 proposto dal Sig. Cappiello Armando, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cappello Giuseppe, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Andegari n.4/A; Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano e di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2; Magnani Silvia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1362 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente il 9 marzo 2023; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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