PROFESSIONI E MESTIERI - INTERMEDIARI - ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301097/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto (le cui generalità sono oscurate per privacy secondo la normativa GDPR e il Codice della Privacy) aveva ottenuto l'abilitazione al servizio telematico Entratel, il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate destinato ai professionisti e alle imprese per la trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali e di altri adempimenti tributari. Con provvedimento datato 29 novembre 2018 protocollato al numero 168583, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia ha revocato tale abilitazione al servizio telematico. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità della decisione dell'amministrazione tributaria. La controversia si inserisce in un contesto di gestione amministrativa dei servizi digitali tributari e delle relative autorizzazioni a operare nel sistema informatico nazionale.
Il quadro normativo
La materia relativa ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate è disciplinata da una serie di norme che autorizzano l'amministrazione a concedere e revoare le abilitazioni in base a criteri di sicurezza, affidabilità e corretta gestione degli obblighi fiscali. L'Agenzia delle Entrate esercita un'attività amministrativa volta a garantire l'integrità e la sicurezza del sistema informatico tributario nazionale, operando in qualità di autorità amministrativa preposta al controllo e alla gestione delle banche dati fiscali. La revoca dell'abilitazione costituisce un provvedimento amministrativo sottoposto al controllo di legittimità da parte della giustizia amministrativa. In base alla competenza del giudice amministrativo, quest'ultimo deve verificare se l'amministrazione ha agito in conformità ai principi costituzionali e alle norme di legge applicabili, nonché rispettando il contraddittorio amministrativo e la proporzione dell'azione intrapresa.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di revoca, ossia se l'Agenzia delle Entrate disponeva dei presupposti e dei fondamenti normativi per revocare l'abilitazione al servizio telematico. Il ricorrente contestava la decisione sostanziale dell'amministrazione, probabilmente ritenendo che la revoca fosse stata adottata in assenza di idonea motivazione, senza il rispetto della proporzionalità amministrativa o violando il principio del contraddittorio. In gioco vi era il diritto di accesso e utilizzo dei servizi telematici per l'esercizio della professione o dell'attività economica, nonché il diritto a una decisione amministrativa legittima e motivata. La questione investiva i limiti della discrezionalità amministrativa nel gestire le abilitazioni ai sistemi informatici tributari e il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità delle misure restrittive assunte dall'Agenzia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso nella camera di consiglio durante l'udienza pubblica del 28 marzo 2023, ha ritenuto che gli argomenti addotti dal ricorrente non fossero sufficienti per inficiare la legittimità del provvedimento impugnato. Il collegio, composto dai magistrati Marco Bignami (Presidente), Stefano Celeste Cozzi (Consigliere Estensore) e Roberto Lombardi (Consigliere), ha valutato che l'Agenzia delle Entrate disponeva dei presupposti legittimi e normativi per operare la revoca dell'abilitazione, escludendo quindi la sussistenza di vizi procedurali o sostanziali che avrebbero reso illegittima la decisione amministrativa. Il giudice ha accertato che la pubblica amministrazione aveva agito secondo le previsioni normative vigenti e ha respinto le censure mosse dal ricorrente, considerandole infondati nel merito. Il ragionamento del collegio ha escluso che la revoca fosse stata adottata in violazione di principi di legalità, proporzione amministrativa o buona amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso del ricorrente avverso il provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel emesso dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza medesima, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali e al Regolamento europeo sulla privacy, al fine di tutelare la dignità della parte interessata.
Massima
L'Agenzia delle Entrate gode di idonea legittimazione amministrativa per revocare l'abilitazione al servizio telematico Entratel quando ricorrano i presupposti normativi e procedurali richiesti, e tale revocazione è impermeabile al sindacato giurisdizionale laddove sia stata adottata in conformità alle disposizioni di legge applicabili e secondo le procedure stabilite dall'ordinamento amministrativo tributario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento Prot. 168583 datato 29 novembre 2018, emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi recante revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel; di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 297 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Washington, n. 98; AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, fermo restando quanto già liquidato in sede cautelare. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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