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Sentenza n. 202301756/2023

Sentenza n. 202301756/2023

OTTEMPERANZA - SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III, N. 425 DEL 14.02.2018

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301756/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del TAR Lombardia – Milano 14 febbraio 2018, n. 425;
per l’annullamento:
A. del provvedimento emesso dall'Università di Milano in data 7/3/2019 e notificato al ricorrente in data 8/3/2019, con il quale si comunicava che il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia, riunitosi il 26 febbraio 2019, accertava l'insussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione a un anno di corso successivo al primo;
B. del verbale del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia, riunitosi il 26 febbraio 2019, “di cui si ignorano estremi e contenuto”, da cui si accertava l'insussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione a un anno di corso successivo al primo;
C. della delibera del 9 luglio 2018, con cui la Commissione ha approvato i criteri generali di valutazione;
D. del regolamento didattico del corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università di Milano, nella parte in cui non permetterebbe il riconoscimento dei titoli posseduti dal ricorrente ovvero nella parte in cui non permette il riconoscimento degli esami sostenuti presso altro Ateneo per la questione dell'obsolescenza;
E. di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso, successivo e precedente “se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente”;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno asseritamente subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. 2018/2019 e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente “se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente”.
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2019, proposto da
Daniele Morfino, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Vista la dichiarazione del 7 giugno 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 84, 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università degli Studi di Milano aveva negato la sua domanda di riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista e di riconoscimento del pregresso percorso formativo con l’iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
Considerato che il ricorrente, in data 7 giugno 2023, ha depositato dichiarazione di rinuncia in quanto nelle more dello svolgimento del corso l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 9 novembre 2018, n. 16, si pronunciava in merito alla prospettata questione, affermando che “il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264”;
Rilevato dunque che il ricorrente, con la predetta dichiarazione, dichiara di rinunciare al ricorso alla luce del nuovo quadro giurisprudenziale e conclude chiedendo al Collegio di dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e di dichiarare l’improcedibilità del gravame “in quanto l’interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia”;
Ritenuto:
- che l’atto di rinuncia in questione, pur non rispettando le formalità prescritte dall’art. 84 c.p.a. (non essendo notificata alle altre parti), può valere come argomento da cui desumere inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
- che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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