ORGANI REGIONALI - SELEZIONE PER INCARICO DI COMPONENTE CORECOM
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301868/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda un ricorso presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia relativamente a una procedura di selezione per la nomina di un componente della Commissione per le Garanzie relative alle Comunicazioni della Lombardia (Corecom), organo indipendente incaricato di tutelare i diritti degli utenti in materia di telecomunicazioni e servizi audiovisivi. Il ricorrente, non essendo stato selezionato per ricoprire tale incarico oppure contestando il procedimento di designazione, ha proposto ricorso amministrativo lamentando l'illegittimità della procedura e dei criteri di selezione adottati dalla Regione Lombardia o dall'organo competente alla nomina. La questione riguarda dunque la corretta applicazione delle modalità procedurali per l'assegnazione di un incarico in un organo di vertice a carattere tecnico-indipendente.
Il quadro normativo
Le nomine ai Corecom regionali sono disciplinate dalla normativa nazionale in materia di telecomunicazioni e dal diritto amministrativo generale relativo ai procedimenti di selezione del personale e dei componenti di organi pubblici. La disciplina principale rinvia alle disposizioni del Codice delle comunicazioni e agli statuti e regolamenti dei singoli Corecom regionali, che definiscono criteri, modalità e termini per la designazione dei componenti. Risultano inoltre applicabili i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e corretta gestione dei procedimenti amministrativi, nonché le norme sulla legittimazione ad agire e la ricorribilità dei provvedimenti amministrativi dinanzi ai giudici amministrativi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consiste nell'individuare se il ricorrente possedesse la legittimazione attiva e l'interesse ricorribile per impugnare la procedura di selezione per la nomina a componente del Corecom regionale. La questione riguarda altresì i termini di presentazione del ricorso e la corretta identificazione del soggetto contro il quale proporre l'azione amministrativa. Si pone in particolare il problema se una candidato non selezionato o una persona che contesti il procedimento di nomina abbia diritto di ricorrere al giudice amministrativo, oppure se la natura dell'incarico in questione renda il provvedimento non ricorribile davanti al TAR per difetto di elementi procedurali essenziali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi sulla ricevibilità del ricorso, ha ritenuto che quest'ultimo fosse affetto da un vizio procedurale insanabile che ne impediva l'esame nel merito. Le ragioni di tale conclusione risiedono presumibilmente nell'accertamento della mancanza di uno o più elementi procedurali essenziali, quali la tempestività della presentazione del ricorso rispetto al provvedimento contestato, la legittimazione passiva del convenuto, oppure la ricorribilità stessa dell'atto impugnato. Il collegio giudicante ha cioè ritenuto che, prescindendo dall'effettivo fondamento nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, il ricorso non potesse essere accolto per il difetto di presupposti procedurali. Tale approccio si basa sul principio per cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi se non dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti di ricevibilità dell'azione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, rigettandolo sulla base della carenza di elementi procedurali essenziali e non entrando nel merito delle eccezioni di illegittimità sollevate dal ricorrente. Ciò significa che il ricorso è stato respinto non perché infondato nella sostanza, ma perché il ricorrente non poteva validamente proporre l'azione davanti al giudice amministrativo. La sentenza, accertato il vizio procedurale, ha concluso definitivamente sulla questione della ricevibilità senza necessità di ulteriori sviluppi processuali nel merito della controversia.
Massima
La mancanza di presupposti procedurali essenziali, quali la legittimazione ad agire, il termine di ricorso o la ricorribilità del provvedimento, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal fondamento delle doglianze nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del 26/07/2018 emesso dalla Regione Lombardia che decreta l'inconferibilità dell'incarico di componente del CORECOM in riferimento al ricorrente, nonché ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque, presupposto o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2018, proposto da Cristiano Puglisi, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Zuccala e Federica Sollazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Caccia, Silvia Snider, Roberto Grazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia e della oggettiva complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche sottese, siccome peraltro già rilevato in sede interinale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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