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Sentenza n. 202301717/2023

Sentenza n. 202301717/2023

ORGANI COMUNALI - RENDICONTO GESTIONE ESERCIZIO 2017 -

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301717/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2018, del 27/6/2018, di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, in quanto assunta in violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., poiché la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.
sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2018, proposto da
Marialuigia Pagani, Loredana Lucia Pastorino, Monica Chittò, Roberta Perego e Umberto Antonio Leo, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Amabile e Paolo Della Cagnoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Festucci e Lucilla Lo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni;
Viste le dichiarazioni del 27.4.2023, con cui i ricorrenti sostengono di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 84, 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che i ricorrenti, con dichiarazioni depositate il 27.4.2023, affermano di rinunciare al ricorso;
- che ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza […]”;
- che i predetti atti di rinuncia non rispettano le formalità indicate all’art. 84 c.p.a., in quanto non risultano notificate alle parti del giudizio;
- che ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”;
Ritenuto:
- che gli atti di rinuncia depositati dai ricorrenti comprovino inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in capo agli stessi;
- che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto dello sviluppo complessivo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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