3C/P - VIABILITÀ - APERTURA PASSO CARRAIO - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300998/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi per effetto dell'inerzia serbata dal Comune di Milano, in ordine all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 6 dicembre 2022, concernente “autorizzazione 2 reparto strade del 24/10/2022”, per “apertura passo carraio via Tortona 35” (doc. 1), nonché per l'accertamento della fondatezza della pretesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'ordine al Comune di Milano di provvedere sulla predetta istanza, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza. sul ricorso numero di registro generale 195 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danilo Giovanni Daniel in Milano, viale E. Caldara n. 43; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Luxottica Italia S.r.l., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate e refusione del contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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