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Sentenza n. 202300992/2023

Sentenza n. 202300992/2023

2C - EDILIZIA - CILA - ANNULLAMENTO - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300992/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Comune di Milano del 20 giugno 2019, P.G. 0297541 del 4 luglio 2019 (doc. 1), avente ad oggetto «annullamento Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) P.G. 344670/2017» e contestuale ordinanza di demolizione e ripristino; nonché di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa il provvedimento 5 febbraio 2019, con il quale il Comune di Milano ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla successiva dichiarazione di inammissibilità/irregolarità/annullamento della C.I.L.A.
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2019, proposto da
Hair Styles s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Amadio, Luigi Vernile e Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Bruno Amadio, con studio in Milano, via Podgora 3;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonello Mandarano, con studio in Milano, via della Guastalla, 6;
Fabio Nussi e Carlo Capra, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la memoria depositata il 16 febbraio 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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