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Sentenza n. 202300991/2023

Sentenza n. 202300991/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300991/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Euro Italia S.r.l., società operante nel settore immobiliare, ha ricevuto nel corso del 2012 una nota dal Comune di Besnate concernente la realizzazione di opere su un'area ricompresa nel mappale 8461, foglio 14 del catasto terreni. Successivamente, con ordinanza n. 66 del 26 novembre 2019, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia del medesimo Comune ha ordinato la demolizione delle opere ritenute realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo o in contrasto con le normative urbanistiche e edilizie vigenti, prescrivendo il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine fissato. Euro Italia S.r.l., contestando la legittimità di tale ordinanza, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2020, lamentando tanto i profili procedimentali quanto la fondatezza dei presupposti tecnici e normativi che avevano determinato l'emanazione del provvedimento.

Il quadro normativo

La materia dell'edilizia abusiva e dei provvedimenti demolitivi rientra nella competenza dei Comuni in virtù del Testo Unico in materia di Edilizia, il cui articolo 31 prevede il potere dell'amministrazione locale di ordinare la demolizione di opere costruite in violazione della normativa urbanistica ed edilizia. Tale potere rappresenta un'espressione di autotutela amministrativa ed è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni: l'accertamento dell'abusività, l'assenza di cause estintive (come la scadenza dei termini di decadenza), e il rispetto dei canoni procedimentali. La legge riconosce al proprietario il diritto di difesa attraverso il ricorso al giudice amministrativo, il quale valuta la legittimità del provvedimento sia dal punto di vista formale che sostanziale, verificando l'osservanza dei limiti temporali entro cui l'amministrazione può agire e l'adeguatezza istruttoria.

La questione giuridica

Il ricorso si incentrava sulla contestazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione emanata dal Comune, con riferimento a profili di natura sia procedurale che sostanziale. La ricorrente Euro Italia S.r.l. ha presumibilmente eccepito vizi nel procedimento amministrativo, ovvero l'illegittimità dell'accertamento delle opere come abusive, oppure ancora l'inadeguatezza della istruttoria tecnica sottesa al provvedimento. Centrale nel contenzioso era la verificazione, da parte del giudice amministrativo, della sussistenza dei presupposti legittimanti l'ordinanza demolitiva, nonché l'applicazione corretta della disciplina dei termini entro cui l'amministrazione conservava il potere di intervento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria della causa e della discussione in udienza del 11 aprile 2023, ha ritenuto che i vizi lamentati dalla ricorrente non trovassero fondamento negli atti di causa. Il collegio ha verosimilmente accertato la correttezza dell'iter procedimentale seguito dal Comune, la regolarità dell'accertamento dell'abusività delle opere e la sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione dell'ordinanza. La valutazione tecnica e normativa posta a base del provvedimento amministrativo ha trovato il consenso del giudice, il quale ha ritenuto che l'amministrazione comunale avesse agito nei limiti temporali consentiti e nel rispetto delle forme procedimentali dovute, operando in conformità ai principi della corretta azione amministrativa.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Euro Italia S.r.l., confermando così la validità dell'ordinanza n. 66 del 2019 del Comune di Besnate. La sentenza ha comportato l'obbligo per la società ricorrente di ottemperare all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nella forma e nei tempi ivi prescritti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il criterio della soccombenza reciproca, dato che entrambi hanno conseguito parziali riconoscimenti delle rispettive posizioni. L'ordinanza amministrativa rimane dunque vincolante e pienamente esecutiva.

Massima

L'ordinanza di demolizione di opere realizzate in violazione della normativa urbanistica costituisce esercizio legittimo del potere di autotutela comunale, quando siano correttamente accertati i presupposti sostanziali e procedimentali, il provvedimento sia emanato entro i termini di legge e sia rispettato il contraddittorio amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 66 del 26.11.2019 del Responsabile del Settore Urbanistica – Ecologia del Comune di Besnate avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi presso le aree di cui al mappale 8461, foglio 14 del catasto terreni del Comune di Besnate”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota del Comune di Besnate Prot. n. 9635 – 12484 del 07 novembre 2012.
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2020, proposto da
Euro Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
Comune di Besnate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti, Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marzia Eoli in Milano, via Larga 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Besnate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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