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Sentenza n. 202300987/2023

Sentenza n. 202300987/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300987/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Duca S.r.l. ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un'ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Morbegno in data 25 giugno 2019, mediante la quale l'amministrazione comunale ha ingiunto alla società ricorrente di provvedere alla demolizione di opere ritenute abusive nel termine perentorio di novanta giorni dalla notifica, nonché al ripristino dello stato dei luoghi interessati dalle costruzioni irregolari. A seguito della richiesta della società di sottoporre al merito della pubblica amministrazione la questione dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione, il Comune di Morbegno ha trasmesso in data 16 settembre 2019 una nota con la quale declinava la propria competenza in relazione all'esame della istanza presentata dalla ricorrente, motivando tale rifiuto con l'assenza di competenza "nel merito" della questione sottoposta. La società ricorrente, ritenendo entrambi i provvedimenti amministrativi illegittimi, ha presentato ricorso al TAR, contestando tanto l'ordinanza di demolizione quanto il successivo provvedimento di declinazione di competenza.

Il quadro normativo

La materia delle costruzioni abusive e dei relativi provvedimenti di demolizione è disciplinata primariamente dal decreto legge 27 giugno 1985 numero 49, successivamente convertito in legge, il quale individua le violazioni alle normative edilizie e le conseguenti responsabilità amministrative dei proprietari e dei costruttori. Le ordinanze di demolizione rientrano nell'ambito dei provvedimenti amministrativi autoritativi attraverso i quali la pubblica amministrazione esercita il controllo sul territorio e l'applicazione della normativa urbanistica ed edilizia. La competenza amministrativa in materia di provvedimenti edilizi, comprese le ordinanze di demolizione, appartiene generalmente ai comuni in quanto enti locali preposti al controllo dell'attività edilizia nel proprio territorio. Il procedimento amministrativo relativo all'emissione di ordinanze di demolizione deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, tra i quali il diritto di difesa, la corretta motivazione e la coerenza con la normativa vigente.

La questione giuridica

Il ricorso proposto dalla Società Duca verteva su aspetti di legittimità amministrativa dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Morbegno e sulla correttezza della successiva nota mediante la quale il Comune stesso declinava la propria competenza relativamente alla esecuzione dell'ordine. La società ricorrente contestava sia la validità formale e sostanziale dell'ordinanza di demolizione sia la legittimità della declinazione di competenza, ritenendo che il Comune non potesse sottrarsi alle proprie responsabilità amministrative una volta emanato un provvedimento autoritativo. La controversia comportava dunque l'esame di profili sia procedurali sia di merito, attinenti alla legittimità degli atti amministrativi impugnati e alla corretta attribuzione delle competenze amministrative tra il Comune e la ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto l'esame della controversia attraverso una valutazione separata dei due profili ricorsori. Con riferimento a taluni aspetti della ricorrenza, il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile, presumibilmente perché proposto in modo procedurale difettoso o perché mancanti i presupposti per l'impugnazione amministrativa. Per gli altri profili della ricorrenza, il TAR ha invece valutato i meriti della controversia e ha ritenuto le contestazioni della società ricorrente infondate, accogliendo dunque la posizione dell'amministrazione comunale quanto alla legittimità dei provvedimenti impugnati. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che tanto l'ordinanza di demolizione quanto il provvedimento di declinazione di competenza fossero conformi alla normativa vigente e ai principi del diritto amministrativo, non riscontrando violazioni procedurali o sostanziali tali da giustificare l'annullamento dei provvedimenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, respingendo pertanto le istanze formulate dalla Società Duca S.r.l. La sentenza non ha previsto alcuna condanna al pagamento delle spese di giudizio per nessuna delle parti. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, il che significa che il Comune di Morbegno rimane legittimato a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione precedentemente notificata alla società ricorrente.

Massima

L'ordinanza di demolizione di opere abusive legittimamente emanata dalla pubblica amministrazione competente non può essere impugnata con successo qualora sia formalmente e sostanzialmente conforme alla normativa vigente e ai principi del diritto amministrativo, e il rifiuto dell'amministrazione di entrare nel merito di istanze successive relative all'esecuzione dell'ordine costituisce esercizio legittimo della propria competenza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
1.- dell’ordinanza dirigenziale n. 137 del 25 giugno 2019, notificata in data 28 giugno 2019, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di “provvedere entro il termine perentorio di gg.90 (giorni novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento, alla demolizione delle opere abusive sopra descritte ed al conseguente rispristino dello stato dei luoghi interessati dalle opere specificate in premessa e relative alle predette uu.ii.”;
2.- della nota del 16 settembre 2019, prot. 20461, trasmessa via pec il 17 settembre 2019, con la quale il Responsabile del Servizio – S.U.E. del Comune di Morbegno declina la propria competenza in ordine all’ “entrare nel merito” della istanza presentata dalla ricorrente in data 1 agosto 2019, avente ad oggetto, in via prioritaria, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di cui del 25 giugno 2019 di cui al precedente n. 1.
sul ricorso numero di registro generale 2302 del 2019, proposto da
Societa' Duca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7;
Comune di Morbegno, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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