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Sentenza n. 202300984/2023

Sentenza n. 202300984/2023

4H - POLIZIA - ISTANZA TRASFERIMENTO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300984/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un appartenente alla Polizia di Stato ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un decreto del Ministero dell'Interno che rigettava la sua istanza di trasferimento ad altra sede. Il ricorrente aveva chiesto il trasferimento secondo le modalità previste dall'art. 55 comma 4 del D.P.R. 335/82, cioè dalla normativa che disciplina il sistema di mobilità e trasferimento all'interno della Polizia di Stato. Il rigetto del Ministero dell'Interno costituiva per il ricorrente una lesione del diritto di accesso ai trasferimenti regolamentati dalla legge, in quanto la decisione amministrativa non avrebbe trovato adeguato fondamento nelle disposizioni di legge applicabili. Il caso si inserisce nel più ampio contesto dei diritti e delle aspirazioni di carriera dei dipendenti pubblici appartenenti ai corpi di sicurezza, dove il trasferimento rappresenta uno strumento importante di gestione del personale e di soddisfazione professionale.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata principalmente dall'art. 55 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 335/82, che rappresenta il Testo Unico sulla Polizia di Stato e contiene le norme generali per il trasferimento dei dipendenti della Polizia. Questa disposizione attribuisce al Ministero dell'Interno il potere di decidere sui trasferimenti, subordinatamente al rispetto di criteri e procedure definiti dalla legge e dai regolamenti amministrativi. La controversia si sviluppa altresì nel contesto dei principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di legalità, trasparenza e tutela dell'affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Il procedimento davanti al TAR è retto dalle norme del Codice del Processo Amministrativo, in particolare gli articoli 35, 84 e 85, che disciplinano i requisiti formali e sostanziali dei ricorsi amministrativi.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva se il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la normativa sul trasferimento oppure se avesse adottato il decreto di rigetto in modo illegittimo, violando i diritti procedurali e sostanziali del ricorrente. La questione implicava una valutazione della correttezza dei presupposti fattici sulla quale il Ministero aveva fondato la propria decisione e l'esistenza di eventuali vizi procedurali nella fase istruttoria. Erano in gioco il diritto del dipendente pubblico a una corretta applicazione della legge e il potere della pubblica amministrazione di gestire l'assegnazione delle risorse umane secondo criteri legittimi. La complessità della materia risiedeva nella necessità di bilanciare tra il potere discrezionale dell'amministrazione e i diritti soggettivi del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia, nel corso dell'udienza pubblica del 29 marzo 2023, non ha potuto pronunciarsi sul merito della controversia poiché il ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso in pendenza della causa. Tale rinuncia costituisce atto processuale legittimo che estingue il giudizio senza necessità di decidere questioni di merito, posto che la parte ricorrente esercita il proprio diritto di disporre della pretesa fatta valere in giudizio. Il giudice amministrativo ha quindi costatato l'accoglimento della rinuncia e proceduto alla dichiarazione di estinzione del processo, pur ordinando comunque la compensazione delle spese di giudizio fra le parti. Questa soluzione procedurale, sebbene non affronti il merito della controversia, non nega la rilevanza della questione ma riflette la libera determinazione del ricorrente di interrompere il contenzioso.

La decisione

Il TAR Lombardia, con sentenza del 29 marzo 2023, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. Le spese di giudizio sono compensate fra le parti, il che significa che ciascuna sopporta le proprie spese senza obbligo di contribuzione all'avversaria. La sentenza ordina inoltre all'amministrazione di dare esecuzione al provvedimento secondo le norme vigenti e dispone l'oscuramento dei dati personali del ricorrente e di ogni altro soggetto menzionato ai fini della tutela della privacy secondo il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Legislativo 196/2003.

Massima

L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso consente al ricorrente di recedere dalla controversia amministrativa senza che il giudice debba affrontare il merito della questione dedotta in giudizio. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della istanza di trasferimento ex art. 55 comma 4 del D.P.R. 335/82. sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2021, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio. Ministero dell'Interno Dip Ps Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Dip. Ps Polizia di Stato. Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per la parte resistente l'avvocato dello Stato, come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e degli altri soggetti menzionati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Alberto Di Mario, Katiuscia Papi. Esito: DICHIARA ESTINTO Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: 29 marzo 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della istanza di trasferimento ex art. 55 comma 4 del D.P.R. 335/82.
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno - Dip Ps Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dip. Ps Polizia di Stato;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e degli altri soggetti menzionati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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