3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300977/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda una domanda di sostegno economico presentata da un cittadino presso il Ministero dell'Interno secondo le modalità previste dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel settore dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La domanda, identificata con il modello EM-DOM_2020 e assegnata dell'identificativo MB4707052309, non ha ricevuto risposta da parte dell'amministrazione nei tempi previsti, determinando un silenzio amministrativo. Il ricorrente, ritendo illegittimo tale silenzio, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione della sua illegittimità e conseguentemente le misure a sua tutela.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto delle misure di sostegno economico introdotte dal Decreto Legge 34 del 2020, norma di rilievo eccezionale emanata durante l'emergenza pandemica. L'articolo 103, comma 1, di tale decreto stabilisce i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici economici destinati ai lavoratori domestici e alle persone che svolgono attività di assistenza alla persona all'interno del nucleo familiare. La disciplina del silenzio amministrativo, come forma di rifiuto tacito di un provvedimento, è regolata dal diritto amministrativo generale secondo i principi costituzionali di trasparenza e di diritto di azione dei cittadini.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la ricevibilità del ricorso proposto contro il silenzio dell'amministrazione. Nel diritto amministrativo, l'impugnabilità del silenzio presuppone che siano stati rispettati determinati presupposti procedurali e temporali, quali il decorso del termine fissato dalla legge per l'adozione del provvedimento silenzioso e il verificarsi effettivo di una fattispecie di silenzio-rifiuto. Il ricorrente doveva provare che tutte le condizioni processuali per la ricevibilità dell'impugnazione fossero presenti al momento della proposizione del ricorso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e ascoltate le difese delle parti nella camera di consiglio del 20 aprile 2023, ha ritenuto che sussistessero ragioni di irricevibilità del ricorso. Sebbene il testo della sentenza non esponga le ragioni specifiche, la pronuncia di irricevibilità indica che il ricorrente non aveva rispettato una delle condizioni procedurali essenziali per la proposizione del ricorso, quale il rispetto dei termini perentori, l'esaurimento dei presupposti del silenzio amministrativo impugnabile, o altre condizioni di ammissibilità dell'azione. La compensazione delle spese rivela tuttavia che il giudice ha ritenuto ragionevole il tentativo del ricorrente, senza attribuirgli responsabilità nella cattiva gestione della causa.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto, con compensazione delle spese tra le parti. Ordinò all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza secondo i suoi termini. Le generalità del ricorrente sono state oscurate in virtù delle norme sulla protezione dei dati personali contenute nel Codice della Privacy e nel Regolamento Europeo GDPR, al fine di tutelarne la dignità e i diritti. La sentenza è stata pronunciata in Milano il 20 aprile 2023 con l'intervento dei tre magistrati componenti la Sezione Terza.
Massima
Il ricorso per l'impugnazione del silenzio amministrativo su una domanda di beneficio economico è irricevibile quando il ricorrente non abbia provveduto al rispetto dei presupposti processuali e temporali richiesti dalla legge per la configurazione di un silenzio-rifiuto impugnabile in sede amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza ai sensi dell'art. 103 - comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, per i settori di attività di cui al comma 3 - lettera b) e c) del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) – Modello EM-DOM_2020 – identificativo domanda MB4707052309 sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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