3I/X/P/4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300976/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando il silenzio mantenuto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano in relazione a un'istanza presentata secondo le disposizioni del Decreto Legge 19 maggio 2020 numero 34. L'istanza riguardava i settori di attività previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 103 comma 3, ossia l'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia e il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il ricorrente aveva compilato il modulo EM-DOM_2020, identificando la propria domanda con il numero MI4706890136. Di fronte alla mancata risposta dell'amministrazione entro i termini di legge, il ricorrente ha impugnato il silenzio al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo amministrativo di provvedere con un atto espresso e non tacito. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR Lombardia come numero 298 del 2023.
Il quadro normativo
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 numero 34, noto come decreto Rilancio, contiene disposizioni specifiche sulla disciplina delle istanze relative a benefici nel settore dei servizi alla persona e del lavoro domestico, regolati dall'articolo 103. Tale articolo stabilisce i termini e le modalità entro cui l'amministrazione deve provvedere sulla presentazione di istanze relative a questi settori, introducendo un obbligo di risposta espressa da parte della pubblica amministrazione. La normativa si inserisce nel contesto più ampio del diritto amministrativo sulla trasparenza e sulla buona amministrazione, che impone all'amministrazione di provvedere esplicitamente sulle istanze dei cittadini evitando il ricorso al silenzio. L'articolo 103 richiede che l'amministrazione adotti provvedimenti chiari e motivati, non lasciando spazio all'interpretazione di silenzi che potrebbero costituire dinieghi impliciti o autorizzazioni ficte.
La questione giuridica
La questione rilevante riguardava la ricevibilità della pretesa del ricorrente di impugnare il silenzio amministrativo mantenuto dal Ministero dell'Interno su un'istanza relativa a benefici per assistenza alla persona e lavoro domestico. Il punto di diritto in controversia concerneva se il ricorso fosse stato correttamente proposto secondo i presupposti procedurali previsti dalla normativa vigente, ovvero se sussistessero tutti gli elementi richiesti per una corretta impugnazione del silenzio davanti al giudice amministrativo. La complessità della questione risiedeva nell'accertamento dei presupposti di ricevibilità dell'azione, inclusa la verifica della corretta osservanza dei termini, della legittimazione del ricorrente e della corretta costituzione del rapporto processuale. Era necessario verificare se il ricorrente avesse esperito correttamente i rimedi amministrativi precedenti e se la sua impugnazione fosse stata tempestivamente proposta.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Estensore Marco Bignami e dai consiglieri Stefano Celeste Cozzi e Roberto Lombardi, nel corso della camera di consiglio del 20 aprile 2023, ha analizzato la ricevibilità del ricorso secondo i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di irricevibilità suggerisce che il TAR ha ritenuto non soddisfatti uno o più dei presupposti fondamentali richiesti per l'ammissibilità della controversia, potenzialmente relativi alla violazione dei termini di decadenza per la proposizione del ricorso, a difetti nella costituzione delle parti, o al mancato esaurimento di rimedi amministrativi precedenti. Il giudice ha ritenuto che il ricorso presentasse vizi procedurali tali da impedirne l'esame nel merito, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente circa il silenzio illegittimo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, stabilendo che la controversia non poteva essere decisa nel merito a causa della mancanza dei presupposti procedurali necessari. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della contemporanea sussistenza di vizi nella proposizione della domanda. Ha revocato l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, ritenendo che non sussistessero più le condizioni di indigenza o le circostanze che lo avevano legittimato in prima istanza. Infine, il collegio ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente, applicando le tutele previste dal decreto legislativo 196 del 2003 e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'impugnazione del silenzio amministrativo su un'istanza relativa a benefici per assistenza alla persona e lavoro domestico è ricevibile solo se rispettati integralmente i presupposti procedurali e i termini di decadenza stabiliti dalla legge, mancando i quali il giudice amministrativo dichiara l'irricevibilità senza esaminare il merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza ai sensi dell'art. 103 - comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, per i settori di attività di cui al comma 3 - lettera b) e c) del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) – Modello EM-DOM_2020 – identificativo domanda N. MI4706890136 nonché per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Interno di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso sul ricorso numero di registro generale 298 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa le spese. Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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