3L - PUBBLICO IMPIEGO - DEL. GC 1647 DEL 23.12.2021 - MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MILANO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ ALTE PROFESSIONALITÀ - FASCIA RETRIBUTIVA (4F)
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300972/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un gruppo di dipendenti del Comune di Milano ha impugnato la delibera di Giunta Comunale numero 1647 del 23 dicembre 2021, pubblicata dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, che modificava e integrava il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente. Il ricorso era specificamente diretto contro le disposizioni normative riguardanti le alte professionalità, nello specifico l'articolo 30 bis del Regolamento e l'appendice 7 intitolata "Disciplina del sistema delle posizioni organizzative e delle alte professionalità del Comune di Milano", in particolare l'articolo 1 di tale appendice. I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Ciro M. Paparo, contestavano l'adozione di tale regolamento in quanto ritenuto lesivo dei loro diritti e interessi, in riferimento alla disciplina dei sistemi di inquadramento e delle posizioni dirigenziali e di responsabilità. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, con numero di registro 595 del 2022.
Il quadro normativo
La materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi della pubblica amministrazione locale è disciplinata da leggi statali e dalle autonome scelte organizzative degli enti locali, espresse attraverso regolamenti interno. Il Comune di Milano, come tutti i comuni, ha il potere e il dovere di adottare regolamenti che disciplinino l'ordinamento dei propri uffici, i servizi e le posizioni organizzative, incluse quelle dirigenziali e di alte professionalità, secondo principi di trasparenza, merito e legittimità. Le disposizioni che regolano le posizioni organizzative e le alte professionalità devono conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo e ai vincoli derivanti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di pubblico impiego. Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a giudicare i ricorsi contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione locale, secondo le procedure previste dal decreto legislativo numero 104 del 2010.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni circa la legittimità della delibera comunale nel disciplinare il regime delle alte professionalità e delle posizioni organizzative, evidentemente prospettando violazioni della normativa di riferimento, nonché lesioni degli interessi dei ricorrenti in relazione al loro status di dipendenti comunali e alle loro aspirazioni di progressione professionale. La controversia riguardava aspetti sostanziali della disciplina dell'ordinamento interno dell'amministrazione comunale, relativi alla classificazione, all'assegnazione e alla gestione delle posizioni di vertice e di alta responsabilità. Tuttavia, il procedimento non è giunto al merito della controversia, essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato gli elementi formali e procedurali del ricorso, rilevando circostanze che ne determinavano l'inammissibilità secondo la disciplina processuale amministrativa. Sebbene il testo integrale della motivazione non sia riportato nel presente documento, la dichiarazione di inammissibilità indica che uno o più presupposti procedurali necessari per l'accesso al merito non erano presenti, quali difetti nella formulazione del ricorso, vizi nella legittimazione ad agire, violazioni nella tempestività dell'impugnazione, oppure carenze nella corretta individuazione della fattispecie impugnata. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dalla Consigliera Concetta Plantamura e dalla Consigliera Estensore Anna Corrado, ha ritenuto che tali carenze fossero insanabili e tali da impedire l'esame del merito della controversia. La decisione di inammissibilità comporta l'impossibilità di proseguire nel procedimento e lascia intatta la delibera comunale, che rimane vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso numero 595 del 2022 proposto dai ricorrenti contro la delibera della Giunta Comunale di Milano e il relativo Regolamento sulle alte professionalità e le posizioni organizzative. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equità in caso di inammissibilità. Il tribunale ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti per motivi di privacy e protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo 2016/679. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 ed è immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Una sentenza che dichiara un ricorso inammissibile per difetti procedurali non entra nel merito della controversia e lascia inalterati gli effetti dell'atto amministrativo impugnato, configurandosi pertanto come una pronuncia che determina l'estinzione del procedimento per ragioni formali. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Marco Bignami, Consigliere Concetta Plantamura, Consigliere Estensore Anna Corrado. Per l'annullamento della delibera GC 1647 del 23 dicembre 2021 avente ad oggetto modifica e integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano, pubblicata dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, che i ricorrenti impugnano in parte qua, specificamente nelle parti inerenti le alte professionalità, in particolare l'articolo 30 bis del Regolamento, nonché l'appendice 7 intitolata "Disciplina del sistema delle posizioni organizzative e delle alte professionalità del Comune di Milano" con particolare riferimento all'articolo 1. E per l'annullamento dell'articolo 30 bis del suddetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano e dell'articolo 1 dell'appendice 7 al Regolamento "Disciplina del sistema delle posizioni organizzative e delle alte professionalità del Comune di Milano", nonché di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti. Sul ricorso numero di registro generale 595 del 2022, proposto da più ricorrenti rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro M. Paparo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Paparo in Milano, via Camillo Hajech 10, contro il Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Un'ulteriore parte non si è costituita in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 la dottoressa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori Avvocato Paparo e Avvocato Messi. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Le spese processuali sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. Esito: dichiara inammissibile. Tribunale: TAR Lombardia Milano, Sezione Terza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della del. GC 1647 del 23.12.2021, avente ad oggetto "modifica e integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano", pubblicata dal 24.12.2021 al 7.1.2022, che gli stessi impugnano in parte qua, specificamente nelle parti inerenti le alte professionalità, in particolare l'art. 30 bis del Regolamento, nonche' l'appendice 7: "Disciplina del sistema delle posizioni organizzative e delle alte professionalità del Comune di Milano" con particolare riferimento all'art. 1; -dell'art. 30 bis del suddetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano; - dell'art. 1 dell'appendice 7 al Regolamento "Disciplina del sistema delle posizioni organizzative e delle alte professionalità del Comune di Milano; - di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, comunque lesivo dell'interesse dei suddetti scriventi. sul ricorso numero di registro generale 595 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro M. Paparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Paparo in Milano, via Camillo Hajech 10; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori Avv. Paparo - Avv. Messi.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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