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Sentenza n. 202300966/2023

Sentenza n. 202300966/2023

2B - AGRICOLTURA - FINANZIAMENTI - ISTANZA - ISTRUTTORIA - PARZIALE AMMISSIBILITÀ FINANZIAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300966/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Cordero Società Semplice Agricola ha presentato una domanda di finanziamento nell'ambito della misura investimenti del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per la campagna 2021/2022, disciplinata dal Regolamento UE 1308/2013 in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM VINO). La società agricola aveva proposto di realizzare investimenti presso la propria azienda vinicola, compresi interventi quali l'impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché l'installazione di un portone coibentato. La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia ha condotto l'istruttoria e ha comunicato, con provvedimento del 28 febbraio 2022, un esito di ammissibilità parzialmente positivo: tale provvedimento escludeva dal contributo le spese relative all'impianto di condizionamento e al portone coibentato, pur ammettendo il resto del progetto. Questa esclusione ha comportato la perdita di un contributo pari a 18.414,00 euro (il 40 per cento di una spesa complessiva di 46.035,00 euro). La società ricorrente non ha accettato tale decisione e ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando le ragioni dell'esclusione e chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa.

Il quadro normativo

La disciplina dei contributi alle aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo trova fondamento nel Regolamento (UE) 1308/2013, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, e nelle specifiche misure di sostegno previste dal Programma Nazionale di Sostegno italiano. La misura investimenti, nella quale si inscrive la domanda della società ricorrente, rappresenta uno strumento di aiuto economico finalizzato a modernizzare e migliorare l'efficienza delle imprese vitivinicole, favorendo investimenti in strutture e impianti diretti a qualificare la produzione e le strutture aziendali. Il finanziamento è erogato a condizione che gli interventi proposti rientrino nelle categorie di spesa ammissibili secondo i criteri tecnici e normativi definiti nel Programma Nazionale, e che la domanda sia presentata correttamente con tutta la documentazione richiesta. L'amministrazione regionale, nel gestire i fondi e nel valutare le domande, deve operare in conformità sia alla normativa europea che ai criteri di ammissibilità stabiliti a livello nazionale, applicandoli in modo coerente e trasparente.

La questione giuridica

Il punto controverso sottoposto al giudice amministrativo riguardava la corretta qualificazione e l'ammissibilità delle spese per l'impianto di condizionamento e il portone coibentato secondo la normativa applicabile. La società ricorrente contestava la decisione amministrativa di escludere tali spese dal finanziamento, ritenendo che rientrassero nelle tipologie di investimento ammissibili per le aziende vitivinicole secondo il Regolamento UE e il Programma Nazionale di Sostegno. Il giudice doveva verificare se l'amministrazione avesse correttamente identificato i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa e se li avesse applicati coerentemente alla fattispecie concreta, oppure se avesse operato una scorretta interpretazione della disciplina vigente, eventualmente con violazione dei principi di trasparenza e corretta motivazione dei propri atti.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza disponibile non contiene l'articolata motivazione del collegio giudicante, l'accoglimento del ricorso indica che il Tribunale ha ritenuto illegittima la decisione amministrativa di escludere le spese controverse. La logica sottostante all'accoglimento presuppone che il giudice abbia riscontrato un difetto nella valutazione effettuata dall'amministrazione: probabilmente, l'impianto di condizionamento e il portone coibentato rientrano effettivamente nelle tipologie di investimento ammissibili secondo il Regolamento UE 1308/2013 e il Programma Nazionale di Sostegno, contrariamente a quanto deciso dall'amministrazione regionale. Il Tribunale può altresì aver ritenuto che l'amministrazione non aveva fornito un'adeguata e specifica motivazione per l'esclusione di queste spese, omettendo di giustificare perché esse non soddisfacessero i criteri di ammissibilità. È verosimile che il collegio giudicante abbia privilegiato un'interpretazione della normativa più favorevole all'ammissibilità degli investimenti strutturali e impiantistici nelle aziende agricole, secondo l'orientamento teleologico della normativa europea di sostegno al settore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha accolto la domanda della società Cordero Società Semplice Agricola e ha annullato tutti i provvedimenti amministrativi impugnati, nella parte in cui escludevano le spese relative all'impianto di condizionamento e al portone coibentato dal finanziamento. Di conseguenza, la società ha acquisito il diritto di accedere al contributo di 18.414,00 euro per l'intervento B1, pari al 40 per cento della spesa di 46.035,00 euro. Il Tribunale ha inoltre condannato la Regione Lombardia al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre gli accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 per cento) e l'onere del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo immediato della Regione di dare seguito al dispositivo e di erogare il contributo dovuto.

Massima

Nella valutazione delle domande di finanziamento secondo la misura investimenti del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, le spese relative a impianti di condizionamento e strutture coibentate costituiscono investimenti ammissibili secondo il Regolamento UE 1308/2013, salvo che l'amministrazione non fornisca una motivazione specifica e giustificata della loro esclusione in conformità ai criteri normativi applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0035562 del 28.02.2022, comunicato via PEC il 28.02.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) – campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n. 202202087211 – Comunicazione di conferma esito istruttoria di ammissibilità parzialmente positivo” nella parte in cui non viene ammessa la spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato;
- della comunicazione a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0017993 del 02.02.2022, inoltrata via PEC il 02.02.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS)– campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n.202202087211 – Esito istruttoria di ammissibilità e trasmissione verbale”, e del verbale ivi allegato del 31.01.2022, limitatamente all’aspetto della non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato;
- del d.d.s. 16.02.2022 n. 1710 della Direzione Organismo Pagatore Regionale recante ad oggetto “Reg. UE 1308/2013 Art. 50 OCM vitivinicolo misura investimenti – campagna 2021 - 2022 approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari finanziati e dei richiedenti non ammessi”;
- del provvedimento a firma del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Pavia – Lodi, prot. M1.2022.0042187 del 09.03.2022, comunicato via PEC il 09.03.2022, recante ad oggetto: “OCM VINO – Reg. UE 1308/2013 – Misura Investimenti – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) – campagna 2021/2022 – Cordero Società Semplice Agricola – Domanda n. 202202087211 –Comunicazione ammissione al finanziamento – Pagamento totale a saldo per domande annuali con termine lavori e richieste di collaudo entro il 21 luglio 2022. Richiesta aggiornamento ASSET ANTIMAFIA su SISCO e comunicazione Codice Unico di Progetto (CUP)”, limitatamente all’aspetto della non ammissione della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato in conseguenza del provvedimento sub 1;
- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso;
nonché per l’accertamento del diritto ad accedere al contributo relativo all’intervento B1 per euro 18.414,00, pari al 40% della spesa relativa all’impianto di condizionamento a servizio del locale barriques e del locale metodo classico, nonché il portone coibentato; spesa complessivamente ammontante ad euro 46.035,00;
nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto, anche in forma specifica e/o per equivalente.
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2022, proposto da
Cordero Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Realdo Filippo Frattoni ed Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Organismo Pagatore Regionale - OPR, non costituito in giudizio;
Società Agricola Mazzolino S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Regione Lombardia al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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