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Sentenza n. 202300965/2023

Sentenza n. 202300965/2023

3N - SANITÀ - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2022 - N. XI/6387

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300965/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Residenza Primavera S.r.l., struttura privata operante nel settore sociosanitario, aveva ottenuto l'accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione di servizi sociosanitari in ambito territoriale. Tuttavia, in seguito all'emanazione della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 6387 del 16 maggio 2022, recante gli indirizzi di programmazione per l'anno 2022, la ricorrente si è trovata esclusa dal processo di contrattualizzazione e conseguentemente dall'accesso ai finanziamenti pubblici per i servizi per i quali era stata accreditata. La ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR Lombardia tale deliberazione, lamentando una violazione del principio di parità di trattamento rispetto alle altre strutture private nelle medesime condizioni. L'ATS di Bergamo e la Regione Lombardia si sono costituite nel giudizio per difendere la legittimità dell'atto impugnato e dei criteri di programmazione che avevano portato all'esclusione della ricorrente dalla contrattualizzazione.

Il quadro normativo

La materia della programmazione sanitaria e della contrattualizzazione dei servizi sociosanitari è disciplinata da norme legislative e amministrative che pongono capo alla Regione quale responsabile della pianificazione del sistema sanitario locale. Le deliberazioni di giunta regionale che dettano gli indirizzi di programmazione annuali costituiscono atti amministrativi vincolanti per l'attuazione della programmazione medesima e devono comunque rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nella gestione dei rapporti con le strutture accreditate. Il diritto all'accesso alla contrattualizzazione per le strutture accreditate rappresenta un interesse legittimo tutelato dal diritto amministrativo, in quanto l'accreditamento costituisce presupposto e titolo per partecipare ai processi di finanziamento pubblico. Inoltre, il principio di par condicio tra operatori privati accreditati impone che in assenza di criteri obiettivi e trasparenti, nessuna struttura possa essere arbitrariamente esclusa dalle opportunità contrattuali.

La questione giuridica

Il punto controverso centrale verteva sulla legittimità della deliberazione regionale nella parte in cui dettava indirizzi di programmazione che avevano di fatto escluso la ricorrente dalla contrattualizzazione, nonostante il precedente accreditamento. La questione giuridica riguardava se la Regione potesse, attraverso la programmazione annuale, operare una selezione tra strutture accreditate creando così differenti posizioni giuridiche non fondate su idonei criteri normativi e trasparenti. In particolare, era controverso se l'esclusione dalla contrattualizzazione di una struttura accreditata costituisse una lesione del diritto o interesse legittimo della ricorrente a concorrere in condizioni di parità, ovvero se rientrasse nel discrezionale potere di programmazione della Regione. La causa riguardava quindi il confine tra il potere discrezionale della programmazione sanitaria e i vincoli posti dai principi di amministrazione trasparente, imparziale e egualitaria nel trattamento dei privati accreditati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la Deliberazione di Giunta Regionale, nella parte riguardante la ricorrente, violasse il principio di parità di trattamento e il diritto della struttura accreditata a concorrere per l'accesso ai servizi e ai relativi finanziamenti. Il collegio ha evidentemente considerato illegittimo il fatto che una struttura provvista di accreditamento fosse successivamente esclusa dai processi di contrattualizzazione senza che sussistessero criteri chiari, trasparenti e adeguatamente motivati che giustificassero tale differenziazione rispetto ad altre strutture nelle medesime condizioni. Il giudice ha accertato che l'assenza di una base normativa solida per l'esclusione comportava una violazione dei principi generali di amministrazione, in quanto veniva meno la parità di accesso che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra amministrazione pubblica e operatori privati accreditati. La decisione di accogliere il ricorso e di ordinare l'annullamento della deliberazione ha implicitamente riconosciuto che l'accreditamento costituisce titolo sufficiente per rivendicare il diritto di concorrere nella contrattualizzazione dei servizi.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ha ordinato l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6387 del 16 maggio 2022, nella parte riguardante la ricorrente, riconoscendo alla Residenza Primavera S.r.l. il diritto di concorrere per i servizi sociosanitari per cui era stata accreditata in condizioni di parità con le altre strutture private accreditate, con ingresso nella contrattualizzazione. La Regione Lombardia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro tremila oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei confronti dell'ATS di Bergamo. Il giudice ha altresì ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, conferendo efficacia esecutiva al provvedimento.

Massima

L'accreditamento di una struttura privata presso il sistema sanitario regionale genera il diritto soggettivo o l'interesse legittimo di concorrere in condizioni di parità per la contrattualizzazione e l'accesso ai servizi, con conseguente illegittimità di deliberazioni di programmazione che operino esclusioni arbitrarie e prive di adeguato fondamento normativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensiva e concessione di idonee misure cautelari,
- in parte qua, della Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) 16 maggio 2022 - n. XI/6387, unitamente ai suoi Allegati, pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 21 del 24 maggio 2022, recante ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022”;
- di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso;
e, così, per l'accertamento del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente a concorrere per i servizi sociosanitari per i quali ha ricevuto l'accreditamento, in condizioni di parità con le altre strutture private, parimenti accreditate, con ingresso nella c.d. contrattualizzazione.
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2022, proposto da
Residenza Primavera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Squazzoni, Silvia Valle e Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cacciamatta S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Regione a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate nei confronti dell’ATS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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