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Sentenza n. 202300964/2023

Sentenza n. 202300964/2023

4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - GRADUATORIE - CANCELLAZIONE - RICORSO AMMINISTRATIVO IN OPPOSIZIONE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300964/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha presentato una domanda di partecipazione all'Avviso 4881 del Piano 2022 per l'assegnazione di unità abitative pubbliche presso il Comune di Milano, rientrando nei criteri previsti dalla normativa regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Il Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune ha cancellato la sua domanda dalla graduatoria con provvedimento del 29 luglio 2022, presumibilmente perché riteneva ricorrenti i presupposti di inammissibilità previsti dal Regolamento Regionale. Avverso questa cancellazione, la ricorrente ha esperito ricorso amministrativo presso il Comune stesso, che è stato tuttavia rigettato con provvedimento del 13 settembre 2022. Insoddisfatta di tale esito, ha quindi proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento sia del rigetto che del precedente provvedimento di cancellazione dalla graduatoria, nel tentativo di recuperare la possibilità di accesso all'alloggio pubblico.

Il quadro normativo

La controversia riguarda l'assegnazione di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, disciplinata dal Regolamento Regionale 4/2017 della Lombardia, in particolare dall'articolo 15, comma 3, che stabilisce le regole per la gestione delle graduatorie e le modalità di partecipazione ai bandi pubblici per l'accesso alle abitazioni popolare. Le procedure di assegnazione degli alloggi pubblici sono sottoposte a rigidi canoni di legalità, trasparenza e imparzialità, poiché incidono su un diritto costituzionalmente rilevante quale l'accesso alla casa. I provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie costituiscono atti amministrativi suscettibili di impugnazione dinanzi alla giustizia amministrativa quando alleged viziati da illegittimità nel procedimento o nella motivazione.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il provvedimento di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria fosse stato emesso in conformità alle norme procedurali e sostanziali del Regolamento Regionale, oppure se contenesse vizi di legittimità quali la violazione delle norme sulla partecipazione ai bandi, l'eccesso di potere, l'errore di fatto o l'irragionevolezza della motivazione. La ricorrente contestava anche la legittimità del rigetto del ricorso amministrativo precedente, sostenendo che gli uffici comunali non avessero fornito adeguata motivazione o non avessero considerato elementi fattuali rilevanti. La questione rivestiva importanza sia per i diritti concreti della ricorrente, esclusa da un percorso di accesso a una casa di edilizia pubblica, sia per l'affermazione del principio di legalità nella gestione di servizi pubblici di utilità sociale.

La motivazione del giudice

Durante il corso del procedimento amministrativo davanti al TAR, la situazione di fatto è mutata, determinando la perdita dell'utilità pratica della lite. Ciò potrebbe significare che il Comune di Milano, nel prosieguo della controversia, ha spontaneamente revocato il provvedimento di cancellazione o ha emanato un successivo provvedimento di reintegrazione della ricorrente in graduatoria, oppure ha comunque eliminato il vizio che aveva generato la cancellazione iniziale. Alternativamente, la ricorrente potrebbe aver ottenuto il ripristino amministrativo della propria posizione durante il procedimento, facendo così venire meno l'interesse concreto a ottenere una pronuncia giudiziale di annullamento. Il collegio, constatato questo mutamento nel contesto processuale e amministrativo, ha ritenuto opportuno dichiarare cessata la materia del contendere anziché pronunciarsi nel merito, conformemente alla consolidata giurisprudenza amministrativa che esclude il giudizio di merito quando viene meno l'utilità della pronuncia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il procedimento ricorsorio senza entrare nel merito della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, secondo l'applicazione del principio generale che quando il giudizio si estingue per perdita di utilità, ciascuna parte sopporta le proprie spese. La ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la difesa legale, la cui liquidazione è stata rinviata a un successivo provvedimento del giudice. Il tribunale ha ordinato inoltre l'oscuramento integrale delle generalità della ricorrente nel testo pubblico della sentenza, a tutela della sua dignità e della sua privacy, secondo quanto prescrivono il Codice della Privacy e il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

La cessazione della materia del contendere nel ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una graduatoria per l'assegnazione di alloggi pubblici si verifica quando l'amministrazione revoca il provvedimento illegittimo o ripristina amministrativamente la posizione della ricorrente, facendo venir meno l'interesse concreto a ottenere una pronuncia giudiziale di annullamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento PG 0472161/2022 del 13 settembre 2022, di rigetto del ricorso PG 447442/2022 avverso la cancellazione dalla graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso 4881 –Piano 2022 ai sensi del vigente art.15, comma 3, del R.R. 4/2017, per l'assegnazione di unità abitative pubbliche, emesso dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del provvedimento PG 0413080/2022 del 29 luglio 2022 di cancellazione della domanda dalla graduatoria.
sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del difensore in Milano, Via G. Ripamonti, 66;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Riserva all’adozione di un successivo provvedimento la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente, ammessa a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente stessa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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