2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - RECINZIONE/TAGLIO PIANTE - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300096/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Andrea Dalla, proprietario di un terreno ubicato a Casorate Sempione in provincia di Varese, nei mappali 1117 e 1241 della località Bozzana, ha ricevuto un ordine di demolizione datato 10 gennaio 2020 dal competente organo amministrativo. L'ordinanza gli intimava di rimuovere opere edilizie realizzate abusivamente, specificatamente: l'abbattimento di una recinzione costruita senza autorizzazione, l'eliminazione di tre piante da frutto e cinque arbusti ornamentali, nonché il ripristino dell'area al suo stato naturale precedente di bosco. Contro questo provvedimento, il Dalla ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità dell'ordine e chiedendone l'annullamento. Nel giudizio si è costituita parte il Parco Lombardo della Valle del Ticino quale controparte, evidenziando che la zona interessata rientra in un'area protetta e paesaggisticamente vincolata. La causa è stata sottoposta al vaglio della Sezione Seconda del TAR, che si è pronunciata il 30 novembre 2022 con accoglimento parziale del ricorso.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso regime giuridico della tutela paesaggistica e della repressione dell'abusivismo edilizio nel territorio delle aree protette. Il caso coinvolge l'applicazione delle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle leggi della Regione Lombardia in materia urbanistico-edilizia, e nella disciplina dei parchi naturali regionali. La zona interessata risulta sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali data l'appartenenza al Parco della Valle del Ticino, il che intensifica gli obblighi di tutela e la competenza amministrativa nell'autorizzazione dei lavori. Le violazioni edilizie in aree protette sono soggette a regimi procedurali e sostanziali particolarmente rigorosi, che prevedono ordini di demolizione come strumento ordinario di ripristino della legalità urbanistica e della conformità paesaggistica.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità e la corretta modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione, nonché la proporzionalità delle misure imposte rispetto alle violazioni accertate. Il ricorrente contestava presumibilmente sia il fondamento dell'ordinanza sia il suo contenuto specifico, sollevando questioni sulla corretta procedura seguita dall'amministrazione, sulla proporzionalità dell'intervento richiesto e sulla validità dei presupposti fattuali su cui l'ordine era stato fondato. La questione sottesa era se l'amministrazione aveva agito legittimamente nell'ordinare il ripristino integrale dello stato dei luoghi mediante demolizione e ripiantumazione, oppure se erano stati commessi vizi procedurali, di eccesso di potere o di difetto assoluto di istruttoria che rendevano illegittima l'ordinanza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, esaminati gli atti e ascoltate le argomentazioni delle parti nella pubblica udienza del 30 novembre 2022, ha effettuato un'analisi complessiva della legittimità del provvedimento amministrativo. Il fatto che la sentenza sia stata pronunciata "in parte accoglie e in parte respinge" il ricorso indica che il giudice ha riscontrato fondati alcuni rilievi del ricorrente ma non altri. Probabilmente il TAR ha ritenuto legittimo il principio dell'ordine di demolizione quale strumento di ripristino della legalità paesaggistica in un'area protetta, così come la necessità di tutela del bosco preesistente. Tuttavia, il collegio ha verosimilmente accolto le censure riguardanti taluni aspetti specifici dell'ordinanza, sia per vizi procedurali nella sua emanazione sia per valutazioni erronee circa la proporzionalità e la modalità di esecuzione di determinate misure, ritenendo che alcuni degli obblighi imposti andassero modificati o annullati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato un'ordinanza di accoglimento parziale del ricorso, annullando il provvedimento "in parte" ossia con riferimento ad alcuni capi specifici dell'ordinanza di demolizione, mentre ha respinto le altre censure ricorsuali. Pur senza dispiegare nella parte redatta qui disponibile la dettagliata articolazione della decisione, il provvedimento è stato comunicato all'amministrazione affinché procedesse alla sua esecuzione secondo le modalità determinate dal giudice. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo la pratica ordinaria quando il giudizio presenta elementi di fondatezza diffusa su entrambi i versanti, e il TAR ha ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza secondo le sue disposizioni.
Massima
Nell'ambito della repressione dell'abusivismo edilizio in aree protette, gli ordini di demolizione devono rispettare i principi di proporzionalità e correttezza procedimentale, potendo essere annullati nella parte in cui risultino affetti da vizi di legittimità senza che ciò escluda la sussistenza dell'obbligo di ripristino della legalità paesaggistica nelle forme ordinate dall'autorità giudiziaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento datato 10 gennaio 2020, Prot. n. 275/2020 CP/OL/cg, notificato il giorno 20 gennaio 2020, con cui veniva ordinato al Sig. Dalla Andrea di provvedere, in relazione all’area di proprietà ubicata in Casorate Sempione (VA), località Bozzana, censita ai mappali 1117 e 1241, “all’eliminazione delle opere edilizie abusive, ponendo in essere il ripristino/recupero dello stato dei luoghi, con le seguenti modalità: - ripristino dello stato dei luoghi sui quali è stata realizzata la recinzione: demolizione della recinzione … - Rimozione delle 3 piante da frutto e 5 arbusti di specie ornamentale presenti. – Ripristino dell’area a bosco …”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 505 del 2020, proposto da Andrea Dalla, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Parco Lombardo della Valle del Ticino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Lombardo della Valle del Ticino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie in parte lo respinge, come precisato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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