4H - CARABINIERI - TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300959/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare appartenente ai Carabinieri ha impugnato un provvedimento di trasferimento d'autorità emesso dal Comando Legione Carabinieri Lombardia in data 26 marzo 2021, ricevuto il 29 marzo 2021. Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, nel corso del 2021 contro il Ministero della Difesa, quale amministrazione competente. La controversia riguardava la legittimità di un provvedimento organizzativo interno all'Arma dei Carabinieri che comportava una modifica della posizione di comando o autorità del ricorrente. Durante il procedimento amministrativo, durato circa due anni, la situazione ha subito sviluppi tali che il ricorrente ha deciso di rinunciare al proseguimento della controversia.
Il quadro normativo
Il procedimento si svolge secondo le regole stabilite dal codice del processo amministrativo, in particolare gli articoli 35 comma 2 lettera c, 84 e 85, che disciplinano il regime delle cautelari, la costituzione in giudizio e la gestione del processo. Per quanto riguarda il provvedimento impugnato, rientra nella competenza amministrativa del Ministero della Difesa l'emanazione di atti organizzativi relativi alla gestione del personale militare e alle responsabilità di comando, secondo le disposizioni normative che regolano l'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri. Le controversie relative a trasferimenti e modifiche di autorità nell'ambito delle forze armate sono sottoposte al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica il rispetto dei procedimenti amministrativi e dei diritti e garantiti soggettivi.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del trasferimento d'autorità dal punto di vista della correttezza del procedimento amministrativo seguito e della salvaguardia dei diritti e degli interessi del ricorrente quale militare sottoposto a un atto organizzativo che modificava la sua posizione gerarchica o funzionale. Potevano sussistere questioni sulla conformità dell'atto ai principi di proporzionalità, trasparenza e motivazione, nonché sulla possibilità che il provvedimento fosse stato adottato secondo le procedure previste dalla normativa militare vigente. La controversia implicava la verifica della corretta esercizio del potere amministrativo da parte dell'autorità militare competente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha preso atto del fatto che il ricorrente, nel corso del procedimento, ha scelto di rinunciare alla prosecuzione della controversia, rinuncia che costituisce una manifestazione di volontà processuale pienamente legittima. La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio poiché il ricorrente ha abbandonato la domanda di annullamento dell'atto impugnato, eliminando in tal modo la ragione di interesse che legittimava il ricorso davanti al giudice amministrativo. Il collegio ha accertato l'integrarsi dei presupposti processuali per dichiarare l'estinzione e ha pronunciato il giudizio conseguentemente, ordinando il compenso reciproco delle spese. La decisione riflette l'applicazione corretta della disciplina procedurale amministrativa secondo cui il ricorrente può rinunciare in qualsiasi momento al ricorso, producendo effetti di cesazione della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia manifestata dal ricorrente, pronunciando quindi il completo scioglimento della controversia amministrativa. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna delle stesse sopporta le proprie spese processuali senza obbligo di rimborso verso l'altra. Il tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutti i soggetti menzionati a tutela della privacy secondo il decreto legislativo 196 del 2003 e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679. Ha infine ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo determina l'estinzione del giudizio in ogni stato e grado, con compenso delle spese processuali qualora il ricorrente rinneghi completamente la domanda originaria senza opposizione della controparte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione e adozione delle più idonee misure cautelari, dell'atto avente protocollo n. 255/5-0/2021 datato 26 marzo 2021 del Comando Legione Carabinieri "Lombardia" - SM - Ufficio personale, notificato all'odierno ricorrente in data 29 marzo 2021 e recante il trasferimento d'autorità del Sig. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 889 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro e Selene Josephine Gaia Maiella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Mariapaola Marro in Milano, Via Primaticcio, 8; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutti i soggetti menzionati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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