2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300956/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia verte su un ricorso promosso innanzi al TAR Lombardia – Milano avverso un provvedimento della pubblica amministrazione relativo a opere ritenute abusive, con conseguente richiesta di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento amministrativo che disponeva la demolizione di interventi edilizi eseguiti senza la prescritta autorizzazione, chiedendo al giudice amministrativo di annullare il provvedimento e di tutelare il proprio interesse legittimo a conservare le opere realizzate. Nel corso del procedimento, tuttavia, la situazione di fatto è mutata, sia per circostanze sopravvenute rispetto alla presentazione del ricorso sia per iniziative intraprese dalle parti, tale da rendere priva di utilità pratica la prosecuzione della causa amministrativa.
Il quadro normativo
La materia delle opere abusive è disciplinata dal testo unico dell'edilizia, decreto legislativo numero 380 del 2001, che prevede specifici provvedimenti sanzionatori in capo all'amministrazione comunale quando vengono realizzati interventi privi della necessaria autorizzazione edilizia. L'articolo 31 del medesimo testo unico disciplina le conseguenze dell'abusività edilizia, disponendo l'obbligo della demolizione e del ripristino dello stato precedente, salvo nei casi in cui sussistano ragioni ostative individuate dalla legge. L'accertamento dell'opera abusiva e l'ordine di demolizione rappresentano esercizio della potestà amministrativa di controllo e tutela dell'ordine urbanistico-edilizio, contro cui il soggetto proprietario dell'opera può ricorrere al giudice amministrativo deducendo violazioni di legge o eccesso di potere.
La questione giuridica
La questione centrale attiene alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, istituto processuale che comporta l'improcedibilità della causa amministrativa quando, nel corso del giudizio, viene meno la necessità della pronuncia giudiziale perché la situazione fattuale mutata rende superflua o impossibile la tutela richiesta. Quando il ricorrente ha perso ogni utilità pratica dalla decisione del ricorso perché l'opera è stata demolita spontaneamente, oppure perché l'amministrazione ha revocato il provvedimento, o ancora perché il danno all'urbanistica è stato altrimenti rimosso, il giudice amministrativo deve dichiararsi incompetente a pronunciarsi sul merito della controversia, proprio perché la tutela giurisdizionale non potrebbe produrre effetti utili.
La motivazione del giudice
Il collegio ha accertato, sulla base della documentazione e della memoria istruttoria, che nel corso del procedimento amministrativo erano intervenute circostanze sopravvenute che incidevano direttamente sulla possibilità concreta di ottenere una pronuncia utile sulla questione della legittimità del provvedimento di demolizione. Qualora l'opera abusiva fosse stata spontaneamente demolita dal ricorrente, o qualora la pubblica amministrazione avesse revocato il proprio provvedimento per mutate valutazioni di opportunità urbanistica, il giudice avrebbe dovuto rilevare che il ricorso era divenuto privo di significato pratico, in quanto nessun interesse del ricorrente avrebbe potuto trovare soddisfazione attraverso la sentenza amministrativa. Il principio della carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere è strumento essenziale per evitare pronunce giurisdizionali meramente formali, garantendo che la funzione giurisdizionale si esplichi unicamente ove concretamente utile alle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, rifiutando quindi di pronunciarsi nel merito della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. Con questa decisione, il giudice ha determinato l'estinzione del processo amministrativo senza pronuncia nel merito, conservando tuttavia intatta la possibilità teorica per l'amministrazione di far valere le proprie ragioni attraverso altri strumenti, qualora la situazione fattuale dovesse nuovamente mutare. Non essendo entrato nel merito, il TAR non ha né annullato né confermato il provvedimento di demolizione.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, indipendentemente dal fondamento delle eccezioni di illegittimità dedotte, allorché la situazione fattuale sia mutata in modo tale che la pronuncia giudiziale non potrebbe produrre alcun effetto utile per il ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota P.G. 0510911 del 12 novembre 2019, con cui è stato il Comune di Milano ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità al progetto presentato dalla società Padova s.r.l. con D.I.A. n. 4665 del 25 giugno 2009; − della comunicazione ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, P.G. 0199373 del 6 maggio 2019, con cui il Comune di Milano ha formalmente avviato il procedimento amministrativo preordinato all’emissione dell’ordine di demolizione; − di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 170 del 2020, proposto da Ettore Scandale, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bertacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via San Damiano, 9; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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