2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA DI SET IN TNT STERILI E SERVIZI CONNESSI – AGGIUDICA ZIONE DEL LOTTO 1
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300954/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Paul Hartmann S.p.A., azienda operante nel settore della fornitura di dispositivi medici e sanitari, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro l'aggiudicazione del lotto 1 della gara pubblica denominata ARCA_2018_062 alla concorrente Mölnlycke Health Care S.r.l. La gara era stata indetta dalla Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) come procedura aperta per la fornitura di set in TNT sterili e servizi connessi, secondo quanto disciplinato dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La determinazione di aggiudicazione, assunta dal Direttore generale di A.R.I.A. con numero 581 in data 8 luglio 2022, aveva attribuito il lotto 1 a Mölnlycke Health Care S.r.l., scavalcando così l'offerta della ricorrente Paul Hartmann. La società ricorrente ha contestato non solo l'esito finale della gara bensì l'intera legittimità della procedura, inclusi i criteri di valutazione, i presupposti di ammissione dei partecipanti e i verbali della Commissione giudicatrice.
Il quadro normativo
La fattispecie si colloca nel sistema normativo dei contratti pubblici, disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che costituisce il codice fondamentale per l'affidamento di contratti pubblici in Italia e che recepisce la direttiva europea 2014/24/UE sulla trasparenza e la parità di trattamento. La procedura aperta di cui all'articolo 60 rappresenta una delle modalità di gara mediante la quale chiunque, senza preventive qualificazioni, può presentare offerte, garantendo così il massimo della concorrenzialità. Le determinazioni di aggiudicazione devono rispettare rigorosamente i criteri formulati nel bando e nel disciplinare di gara, essendo vincolate dal principio della par condicio tra i concorrenti e dalla trasparenza del procedimento. Il giudice amministrativo esercita un controllo di legittimità sulla conformità degli atti procedurali alle norme che li regolano e può sindacare tanto la correttezza formale quanto la ragionevolezza delle scelte effettuate dalla Commissione giudicatrice.
La questione giuridica
La controversia incentrava sulla legittimità della procedura di aggiudicazione e sulla validità del contratto che ne conseguiva, essendo Paul Hartmann ricorsa per ottenere l'annullamento della determinazione n. 581 e di tutti gli atti precedenti che l'avevano determinata, nonché la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto già stipulato con Mölnlycke. La ricorrente lamentava violazioni sia procedimentali che sostanziali, sollevando profili di scorrettezza nella condotta della stazione appaltante e nella valutazione comparativa delle offerte presentate dai partecipanti. In via subordinata, qualora il giudice avesse ritenuto legittima la procedura, Paul Hartmann chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della illegittima aggiudicazione. La questione era dunque duplice: da un lato il controllo sulla regolarità formale e sostanziale della gara, dall'altro la definizione degli effetti giuridici e della responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di eventuali vizi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato tutte le contestazioni sollevate dalla ricorrente, accertando la piena conformità della procedura alle norme disciplinanti i contratti pubblici e la correttezza della determinazione di aggiudicazione. Il collegio giudicante, dopo l'istruttoria e l'udienza pubblica del 4 aprile 2023, ha ritenuto non provate le presunte violazioni procedimentali e sostanziali allegate da Paul Hartmann, confermando così la validità della decisione della Commissione giudicatrice di assegnare il lotto 1 a Mölnlycke Health Care S.r.l. Il TAR ha implicitamente accertato che la stazione appaltante A.R.I.A. aveva operato conformemente alle prescrizioni normative, che i verbali della Commissione e la determinazione di ammissione ai lavori non presentavano illegittimità, e che i criteri di valutazione erano stati applicati correttamente e in piena trasparenza. La sentenza conferma che in materia di appalti pubblici, la mera contestazione da parte di un operatore economico soccombente non è sufficiente a provare vizi procedimentali qualora manchi la presentazione di elementi concreti ed univoci di illegittimità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge integralmente il ricorso proposto da Paul Hartmann S.p.A. in tutte le sue articolazioni e domande, incluse quelle in via principale per l'annullamento degli atti e la dichiarazione di inefficacia del contratto nonché quella in subordine per il risarcimento dei danni. La sentenza, pronunciata definitivamente nel merito, conferma quindi la piena validità della determinazione di aggiudicazione n. 581 dell'8 luglio 2022 e della conseguente stipulazione del contratto con Mölnlycke Health Care S.r.l. Paul Hartmann è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 a favore di A.R.I.A. e euro 2.000,00 a favore di Mölnlycke Health Care S.r.l., oltre agli accessori di legge; per il resto le spese sono compensate tra le parti. La sentenza è ordinata ad essere eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
L'aggiudicazione in una procedura aperta per la fornitura di beni, qualora sia stata condotta dalla stazione appaltante in conformità alle norme procedurali e ai criteri di valutazione prestabiliti nel bando, è legittima anche se contestata da operatori economici soccombenti, salvo che non siano provati vizi procedurali o sostanziali specifici, concreti e riconoscibili dal giudice amministrativo nell'esercizio del suo sindacato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento - della determinazione n. 581 dell’8 luglio 2022 assunta dal Direttore generale di A.R.I.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, avente ad oggetto “ARCA_2018_062 – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n.50/16 per la FORNITURA DI SET IN TNT STERILI E SERVIZI CONNESSI – Aggiudicazione del Lotto 1 della Procedura”, comunicata in data 8 luglio 2022 via Sintel, con riferimento al lotto 1; - della proposta di aggiudicazione del R.U.P. al Direttore generale, prot. n. IA.2022.0038928 del 6 luglio 2022 con riferimento al lotto 1; - dei verbali n. 13 del 27 maggio 2021 e nn. 14 e 15, entrambi recanti la data del 20 giugno 2022, e dei relativi allegati; - della determinazione n. ARCA.2019.000177 del 1° marzo 2019 di ammissione alle fasi di gara degli operatori economici partecipanti alla gara, con riferimento al lotto 1; - ove occorrendo, degli atti, non noti, del procedimento, che ha condotto alla conferma della Commissione giudicatrice originariamente nominata; - e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more della presente causa, tra A.R.I.A. e Mölnlycke Health Care S.r.l. per il lotto 1 della gara suddetta, con eventuale subentro nel contratto in caso di accoglimento dei motivi esposti in via subordinata; - nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione del lotto 1 della gara suddetta in favore di Mölnlycke Health Care S.r.l. sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2022, proposto da Paul Hartmann S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Ufficio Legale di Aria Spa in Milano, via Torquato Taramelli, 26; Mölnlycke Health Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Medline International S.R.L. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria Spa, di Mölnlycke Health Care S.r.l. e di Medline International S.R.L. unipersonale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che così liquida: - euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023) a favore di Aria Spa; - euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Mölnlycke Health Care S.r.l. Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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