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Sentenza n. 202300952/2023

Sentenza n. 202300952/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE DI PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300952/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio ha presentato al Questore della Provincia di Milano una domanda di conversione del proprio permesso in uno per attesa occupazione e lavoro. Il Questore, con atto del 12 gennaio 2022, ha rigettato la richiesta di conversione e, di conseguenza, ha intimato al ricorrente di abbandonare il territorio italiano. Ritenendo il provvedimento illegittimo, l'interessato ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento e contestualmente l'annullamento di tutti gli atti ad esso collegati, inclusa l'intimazione ad abandonare il territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dai relativi decreti attuativi. L'ordinamento prevede diverse categorie di permesso di soggiorno, tra cui quello per motivi di studio e quello per ricerca di lavoro o attesa occupazione, ognuna con requisiti e finalità specifici. La conversione da una tipologia all'altra è soggetta all'esercizio del potere discrezionale della Questura, tuttavia tale potere non è libero e assoluto bensì vincolato ai criteri stabiliti dalla legge, ai principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza amministrativa, nonché all'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti negativi.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del rifiuto da parte del Questore di convertire il permesso di soggiorno da studio a attesa occupazione e lavoro. In particolare era necessario verificare se il Questore avesse respinto la domanda per motivi legalmente rilevanti e con una motivazione legittima e sufficiente oppure se il provvedimento fosse viziato da illegittimità procedimentale, per carenza di motivazione, per violazione dei criteri normativi di concessione o ancora per irragionevolezza della decisione rispetto ai fatti e alle circostanze concrete del caso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso e gli atti della causa, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi che ne comportavano l'illegittimità. Il giudice ha accertato che il Questore non aveva fornito una motivazione adeguata e legittima per il rigetto della domanda oppure aveva applicato criteri non conformi a quelli previsti dalla normativa vigente, violando così i principi della corretta azione amministrativa. Il colleggio giudicante ha valutato che sussistevano i presupposti legali per la conversione del permesso e che, pertanto, il provvedimento restrittivo di rigetto era privo di giustificazione legittima.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso, ordinando l'annullamento del provvedimento del Questore del 12 gennaio 2022 che aveva rigettato la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per attesa occupazione e lavoro. Sono stati conseguentemente annullati tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a tale provvedimento, inclusa l'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale. Il Tribunale ha inoltre disposto che le spese del giudizio fossero compensate tra le parti e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa nel rispetto dei principi di tempestività e corretta attuazione.

Massima

La Questura non può legittimamente rigettare la domanda di conversione di un permesso di soggiorno per studio in permesso per attesa occupazione e lavoro se non adotta tale decisione secondo i criteri normativamente previsti, con motivazione logicamente e giuridicamente idonea, e rispettando i principi di ragionevolezza e proporzionalità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento del 12 gennaio 2022, con cui il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio n. I15374758 in attesa occupazione/lavoro;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dell'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale di cui allo stesso provvedimento.
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, n. 2;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori Avv. Romano - Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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