4H - FORZE DI POLIZIA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DESTITUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300950/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio permanente effettivo presso un istituto penitenziario, ha impugnato il decreto di destituazione dal servizio emesso dal Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 9 febbraio 2022. La destituazione è stata disposta sulla base di una deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 17 dicembre 2021 e applicata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a, b, f, g del Decreto Legislativo 449 del 1992, norma che regola le sanzioni disciplinari nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del decreto e di ogni atto connesso, ritenendo illegittima l'adozione della massima sanzione disciplinare. Prima del giudizio di merito, erano state presentate istanze cautelari per ottenere la sospensione del provvedimento, rispettivamente respinte in primo grado con ordinanza 437/2022 e successivamente confermate dal Consiglio di Stato con ordinanza 2545/2022.
Il quadro normativo
La disciplina in materia di sanzioni disciplinari per il Corpo di Polizia Penitenziaria è contenuta nel Decreto Legislativo 30 luglio 1992, numero 449, che prevede un sistema progressivo di sanzioni disciplinari in relazione alla gravità delle violazioni. L'articolo 6, comma 2, individua la destituizione dal servizio come sanzione massima applicabile in caso di violazioni particolarmente gravi, caratterizzate dalle circostanze indicate nelle lettere a, b, f, g. La procedura disciplinare segue il principio del contraddittorio garantito dinanzi al Consiglio Centrale di Disciplina, organo collegiale preposto alla valutazione dei fatti e all'irrogazione delle sanzioni. Le decisioni del Consiglio sono soggette al controllo giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale, il quale verifica sia la legittimità formale del procedimento che la ragionevolezza della decisione nel merito.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della decisione di irrogare la sanzione più grave, vale a dire la destituizione dal servizio, in base ai comportamenti addebitati al ricorrente. Si trattava di valutare se gli elementi di fatto, deducibili dalla deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina, integrassero effettivamente le fattispecie di violazione indicate nell'articolo 6, comma 2, lettere a, b, f, g del decreto legislativo, e se la sanzione risultasse proporzionata rispetto alla gravità degli addebiti. In particolare, era rilevante accertare se il procedimento disciplinare fosse stato condotto con le dovute garanzie procedurali e se la motivazione della decisione fosse adeguata e convincente. La questione toccava il delicato equilibrio tra il potere sanzionatorio dell'Amministrazione Penitenziaria e i diritti costituzionali del pubblico dipendente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della udienza pubblica del 13 aprile 2023, ha accertato che gli elementi riportati nella deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina integravano effettivamente i presupposti normativi per l'applicazione della sanzione della destituizione. Il giudice ha ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato correttamente condotto, con rispetto delle garanzie procedurali dovute al ricorrente, e che la decisione del Consiglio Centrale risultasse adeguatamente motivata rispetto alla gravità e alla natura degli addebiti. La massima sanzione è stata ritenuta proporzionata alle violazioni accertate e alle circostanze del caso. L'ordinanza cautelare di primo grado, già respinta dal TAR, aveva già anticipato questo orientamento sulla gravità della situazione, confermato poi dal Consiglio di Stato, elemento che ha fornito ulteriore supporto alla decisione finale nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, mantenendo così in vigore il decreto di destituizione del 9 febbraio 2022 e la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina che lo ha preceduto. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le forme di legge. Il ricorrente rimane perciò destituito dal servizio nella Polizia Penitenziaria a partire dalla data indicata nel decreto originario.
Massima
La destituizione dal servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria è legittima quando il procedimento disciplinare sia stato condotto con il dovuto rispetto delle garanzie procedurali e gli addebiti, adeguatamente motivati, integrino effettivamente le fattispecie di violazione previste dal Decreto Legislativo 449 del 1992.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS-a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio XI Disciplina – del Ministero della Giustizia, adottato in data 9 febbraio 2022 e notificato il successivo 10 febbraio 2022, con il quale il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio permanente effettivo presso la -OMISSIS-, è stato destituito dal servizio a far data dal 10 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a, b, f, g, del D. Lgs. n. 449 del 1992; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nonché della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 17 dicembre 2021, notificata il 10 febbraio 2022, posta a base del decreto. sul ricorso numero di registro generale 508 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Grasso e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista l’ordinanza n. 437/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato; Vista l’ordinanza n. 2545/2022 con cui la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia cautelare di primo grado; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 13 aprile 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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