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Sentenza n. 202300949/2023

Sentenza n. 202300949/2023

4A - AFFIDAMENTI -SERVIZI- FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNE STAMPA-WEB E AUDIO-VIDEO E ANALISI SEMESTRALE E ANNUALE DELLA RASSEGNA STAMPA - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300949/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione di un appalto per la fornitura di servizi di rassegne stampa web, audio-video e analisi semestrale e annuale della medesima rassegna stampa, emesso da una pubblica amministrazione lombarda. Il ricorso era volto a contestare la legittimità della procedura di affidamento del servizio e dell'atto di aggiudicazione, con riferimento a profili di illegittimità procedimentale, violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ovvero di scorrettezza nell'applicazione dei criteri di valutazione e di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara. Il ricorrente sosteneva che il servizio aggiudicato presentava difetti nella procedura di selezione dell'operatore economico beneficiario.

Il quadro normativo

La materia degli affidamenti di servizi da parte della pubblica amministrazione è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici, con applicazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità e correttezza nelle procedure di gara e aggiudicazione. Sono altresì rilevanti i principi eurounitari di non discriminazione e pubblicità, nonché i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. La procedura di aggiudicazione deve rispettare i criteri e le modalità indicate nel bando di gara, assicurando la corretta valutazione delle offerte secondo i parametri preventivamente stabiliti e comunicati ai partecipanti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità dell'aggiudicazione del servizio di rassegne stampa in questione, con contestazione dei vizi procedimentali e valutativi lamentati dal ricorrente. Il ricorso solleva questioni sull'osservanza del principio di trasparenza nella valutazione delle offerte, sulla corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione e sulla sussistenza di condizioni di parità di trattamento tra i concorrenti. La questione giuridica centrale riguarda se l'amministrazione abbia agito in conformità alle norme di procedura e ai principi di correttezza amministrativa nel procedimento di scelta dell'operatore economico.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha esaminato criticamente i vizi procedimentali e valutativi dedotti dal ricorrente, riscontrando che l'amministrazione ha operato nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri predefiniti nel bando di gara. Il collegio ha verificato che la procedura di aggiudicazione è stata condotta secondo i principi di trasparenza e corretta valutazione delle offerte, senza violazione della parità di trattamento tra i concorrenti e senza irragionevolezza nella valutazione dei requisiti tecnici e economici. Il tribunale ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente, in quanto non supportati da elementi tali da determinare l'illegittimità dell'atto impugnato. La valutazione dell'amministrazione è stata ritenuta coerente con i criteri pubblicati e corretta nell'applicazione dei principi amministrativi sottesi alla procedura.

La decisione

Il TAR Lombardia respinge integralmente il ricorso proposto dal ricorrente e conferma la legittimità dell'aggiudicazione del servizio. Il ricorrente rimane condannato al pagamento delle spese di giudizio, salvo diversa disposizione per le spese di assistenza tecnica. L'atto di aggiudicazione rimane pertanto efficace e vincolante per l'esecuzione della fornitura dei servizi di rassegne stampa.

Massima

L'aggiudicazione di un servizio di fornitura di rassegne stampa è legittima quando l'amministrazione agisce secondo i criteri predefiniti nel bando di gara e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, comunque non risultando viziata da illegittimità procedimentale o valutativa apprezzabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Direttore generale del Politecnico di Milano prot. n. 0256691 dell'8 novembre 2022, con il quale è stata disposta in favore di Volo.com S.r.l. l'aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di rassegne stampa-web e audio-video e analisi semestrale e annuale della rassegna stampa;
- del verbale di valutazione prot. 0255993 del 7 novembre 2022;
- del decreto del Direttore generale del Politecnico di Milano prot. n. 0227927 del 4 ottobre 2022 di indizione della procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, avente ad oggetto la fornitura del servizio di rassegne stampa-web e audio-video e analisi semestrale e annuale della rassegna stampa;
- delle condizioni particolari di RDO, con l'allegata documentazione;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto tra le controparti, ove stipulato, e per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante affidamento dell'appalto alla ricorrente per l'intero periodo contrattuale e/o indizione di una nuova procedura emendata dei vizi censurati.
sul ricorso numero di registro generale 3309 del 2022, proposto da L'Eco della Stampa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Filippo Martinez in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28;
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Albanese e Cristina Pinazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Volo.Com S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Perletti e Anna Maria Desiderà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Perletti in Milano, Largo Donegani, 2;
Mimesi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e di Volo.Com S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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