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Sentenza n. 202300948/2023

Sentenza n. 202300948/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300948/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, richiedendo la regolarizzazione della propria posizione lavorativa in base alla normativa vigente. La Prefettura, mediante provvedimento datato 21 aprile 2022 e notificato il 28 giugno 2022, ha rigettato tale istanza, negando così la possibilità alla ricorrente di regolarizzarsi. Dinanzi a questo provvedimento ritenuto illegittimo, la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, impugnando il rigetto e chiedendone l'annullamento. Il TAR ha dapprima respinto la domanda di sospensione cautelare, ma successivamente, con ordinanza n. 1177/2022, ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, riconoscendo la probabilità del diritto della ricorrente. La causa è stata quindi fissata per l'udienza pubblica del 15 marzo 2023 per la discussione nel merito.

Il quadro normativo

La disciplina delle istanze di emersione dal lavoro irregolare è stata introdotta principalmente dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche, inoltre integrata da disposizioni specifiche dei decreti legge sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, in particolare il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale ha istituito una procedura straordinaria per la regolarizzazione di lavoratori in posizione irregolare. La procedura è amministrata attraverso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture, che sono competenti a valutare le istanze secondo criteri legittimi e rispettando i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta istruttoria. Il rigetto di un'istanza di emersione deve essere motivato adeguatamente e fondato su ragioni giuridicamente valide, non potendo consistere in un diniego arbitrario o carente delle necessarie giustificazioni amministrative.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa era verificare se il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione fosse legittimo dal punto di vista amministrativo, cioè se la Prefettura avesse correttamente valutato i presupposti dell'istanza e se il diniego fosse fondato su ragioni giuridicamente rilevanti e proceduralmente corrette. Era in gioco il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa, contrapposto al potere della Prefettura di valutare i requisiti per l'emersione secondo le disposizioni normative vigenti. La complessità della questione risiedeva nella necessità di verificare se l'amministrazione avesse correttamente istruito il procedimento, fornito adeguata motivazione al rigetto e rispettato i principi di legalità e correttezza amministrativa. In questo contesto, occorreva inoltre valutare se sussistessero illegittimità nel comportamento dell'amministrazione che potessero costituire vizio annullabile del provvedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato presentasse profili di illegittimità amministrativa tali da giustificarne l'annullamento. Sebbene il testo della sentenza non esplichi dettagliatamente gli argomenti costruiti dal TAR, l'accoglimento del ricorso indica che il tribunale ha ritenuto il rigetto dell'istanza di emersione viziato da uno o più motivi di illegittimità: potrebbe trattarsi di una carenza di motivazione adeguata, di una valutazione errata dei requisiti normativi, di un'istruttoria difettosa oppure di una violazione dei principi di trasparenza amministrativa. Il fatto che il TAR avesse già accolto la sospensione cautela dell'esecuzione del provvedimento dimostra una valutazione positiva della ricorrente anche nella fase cautelare, suggerendo la sussistenza di un'alta probabilità del diritto della ricorrente alla regolarizzazione. La decisione finale di accogliere il ricorso conferma tale orientamento, ritenendo il provvedimento non sostenibile dal punto di vista amministrativo e giuridico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento n. -OMISSIS- datato 21 aprile 2022, insieme a tutti gli atti connessi e conseguenti ad esso. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, ferma restando la rifusione del contributo unificato a favore della ricorrente a carico dell'amministrazione resistente, riconoscendo così anche una responsabilità economica dell'amministrazione nel contributo del contenzioso. Il TAR ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, vincolando la Prefettura al rispetto della decisione giudiziaria, con l'implicita conseguenza che il procedimento di valutazione dell'istanza di emersione dovrà essere ripreso e riconsiderato secondo diritto.

Massima

L'amministrazione deve motivare adeguatamente il rigetto di un'istanza di emersione dal lavoro irregolare secondo i criteri normativi prescritti, pena l'illegittimità del provvedimento e la sua annullabilità in sede di ricorso amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-datato 21 aprile 2022 e notificato alla ricorrente dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 28 giugno 2022, recante il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare -OMISSIS- presentata in favore della medesima ricorrente;
- nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Montanarini e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 1058/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1177/2022 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 15 marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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