3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - ANNULLAMENTO E RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO/CONVERSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300946/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha subito l'annullamento del provvedimento da parte della Questura di Milano in data 4 giugno 2021, mediante decreto n. 0197562/2021. Contemporaneamente, la stessa Questura ha rigettato l'istanza di rinnovo e conversione del permesso che il ricorrente aveva trasmesso il 16 ottobre 2020 tramite kit postale. Di fronte a questa decisione, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento del decreto della Questura sia per quanto riguarda l'annullamento del permesso che per il rigetto della richiesta di rinnovo. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per opporsi alle pretese ricorrenti, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno rientra nella competenza amministrativa dello Stato e, in particolare, della Questura territorialmente competente, la quale esercita poteri sia ablativi che constitutivi in materia di immigrazione. La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione, che prevede sia i presupposti per il rilascio e il rinnovo del permesso che i motivi e le procedure per l'annullamento. L'annullamento del permesso può derivare da mancanza o venir meno dei presupposti originari, da violazione delle condizioni imposte al titolare, o da ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorrente aveva diritto al sindacato giurisdizionale sul provvedimento amministrativo della Questura presso il TAR, al fine di far accertare eventuali violazioni di legge, eccesso di potere o vizi procedurali.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nel verificare se il provvedimento della Questura di annullamento del permesso di soggiorno e rigetto dell'istanza di rinnovo fosse legittimo e fondato su presupposti legittimi. Il ricorrente contestava la decisione amministrativa, presumibilmente eccependo difetti nel procedimento, mancanza di motivazione adeguata, assenza dei presupposti di fatto che giustificassero l'annullamento, o violazione dei diritti procedurali nell'ambito dell'istruttoria. La questione investiva pertanto la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo della Questura e la corretta applicazione della normativa vigente in materia di permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza fornisca limitati elementi motivazionali espliciti nel testo pervenuto, il TAR ha condotto l'esame della controversia sulla base degli atti prodotti nel corso del giudizio e delle argomentazioni svolte dalle parti. Il collegio giudicante ha valutato se il Questore avesse agito secondo legge nell'annullare il permesso di soggiorno e nel rigettare la domanda di rinnovo, accertando la sussistenza dei presupposti legittimi per tali atti. Alla luce dell'istruttoria amministrativa e degli elementi di fatto e di diritto acquisiti, il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse affetto da vizi procedurali rilevanti e che il Questore avesse esercitato correttamente i propri poteri di controllo e di annullamento. Le ragioni prospettate dal ricorrente sono state ritenute prive di fondamento dal punto di vista giuridico.
La decisione
Il TAR Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha deciso di respingerlo integralmente. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, intendendo che il provvedimento della Questura resta pienamente efficace e vincolante. In conseguenza di tale esito, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rimane annullato e la domanda di rinnovo resta rigettata, senza che il ricorrente abbia ottenuto alcuna forma di riconoscimento delle proprie pretese ricorrenti.
Massima
L'annullamento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro disposto dalla Questura in esercizio dei propri poteri amministrativi è legittimo quando fondato su presupposti di diritto e di fatto sussistenti al momento dell'esercizio del potere, e non è soggetto a sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, il quale può verificarne unicamente la legittimità e la correttezza procedurale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento della Questura di Milano del 4 giugno 2021 decreto n. 0197562/2021, con il quale il Questore di Milano ha disposto l’annullamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nr. I13628574 e il rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione trasmessa il 16 ottobre 2020 con kit postale 061554342481. sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Viganò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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