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Sentenza n. 202300941/2023

Sentenza n. 202300941/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300941/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presso la Questura di Milano, istanza che è stata respinta con decreto n. 29684 Imm. del 22 dicembre 2020. La ricorrente non accettando questa decisione ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, chiedendo l'annullamento del provvedimento della Questura, ma il Prefetto con decreto Prot.2021-045404 del 20 settembre 2021 ha a sua volta respinto il ricorso gerarchico, confermando la decisione della Questura. Di fronte al doppio insuccesso amministrativo, la ricorrente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando sia il decreto della Questura che quello del Prefetto, chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti che le impedivano di continuare il proprio soggiorno in Italia per proseguire gli studi.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il testo unico dell'immigrazione, che disciplina i permessi di soggiorno e le relative modalità di rinnovo secondo le diverse categorie di stranieri. In particolare, il rinnovo del permesso per motivi di studio è subordinato a una serie di requisiti e presupposti che l'autorità competente deve verificare nel corso del procedimento amministrativo, tra cui la continuazione effettiva dell'attività scolastica o universitaria, la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti, l'assenza di motivi imperativi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. I ricorsi gerarchici contro le decisioni della Questura sono disciplinati secondo le norme generali sulla giustizia amministrativa e trovano nella Prefettura l'organo competente per il riesame della decisione precedente, mentre il ricorso al TAR rappresenta la sede giurisdizionale per la tutela dei diritti riconosciuti all'amministrato leso dalla decisione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della Questura di Milano nell'aderire al respingimento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e la correttezza formale e sostanziale della valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa per il rinnovo. La ricorrente contestava che la Questura e successivamente il Prefetto non avessero fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del rigetto, ovvero che non fossero stati correttamente valutati i requisiti della sua permanenza ai fini dello studio. La questione comportava una verifica giudiziale della corretta osservanza del procedimento amministrativo e della legittimità della decisione finale anche sotto il profilo della proporzionalità tra i motivi di rigetto e la misura estrema della negazione del rinnovo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le memorie difensive delle parti e valutati gli atti del procedimento amministrativo, ha ritenuto che la Questura avesse correttamente esercitato i propri poteri di valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il collegio ha evidentemente verificato che la decisione della Questura non presentava profili di illegittimità né sotto il profilo della forma né sotto quello della sostanza, accogliendo cioè l'impostazione difensiva del Ministero dell'Interno secondo cui i motivi addotti dalla ricorrente non risultavano idonei a scalfire la validità dei provvedimenti impugnati. Il TAR ha ritenuto che il procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo le modalità previste dalla legge e che la Questura fosse stata legittimata nel valutare negativamente la situazione della ricorrente rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, rigettando pertanto la domanda della ricorrente di ottenere l'annullamento dei due decreti impugnati. Sono state inoltre compensate le spese processuali tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi legali senza che l'altra fosse condannata al loro pagamento. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale nella camera di consiglio in Milano il 31 gennaio 2023 con l'intervento dei tre magistrati che costituivano il collegio, e ha ordine dell'esecutorietà.

Massima

La Questura esercita legittimamente il potere discrezionale di valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno, e il giudice amministrativo deve limitarsi al controllo di legittimità della decisione senza sindacare l'opportunità della scelta amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto Prot. Prot.2021-045404 Area III Affari legali con il quale il Prefetto di Milano, in data 20 settembre 2021, ha respinto il ricorso gerarchico della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- contro il decreto n. 29684 Imm. del 22 dicembre 2020, con il quale la Questura di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
del decreto n. 29684 Imm. del 22 dicembre 2020, con il quale la Questura di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-;
di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, citata nel corpo dell'atto gravato.
sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Cresci e Nicola Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Caputo in Milano, via Giovanni Da Procida n. 4;
MINISTERO DELL'INTERNO-U.T.G. Prefettura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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