3A/X - RIFIUTI - ABUSI - MATERIALE DERIVANTE DALLA DEMOLIZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300940/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 66 del 23 maggio 2022 (rectius 10 giugno 2022, come da nota di correzione di errore materiale del 14 giugno 2022) avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Integrazione ordinanza 041/2022”; dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 81 del 6 luglio 2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Integrazione dell'ordinanza 041/2022 e 66/2022”; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso alle suddette ordinanze e in particolare dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 41 del 7 aprile 2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente”; dell'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 53 del 11 maggio 2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente. Proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare”; della nota del 25 maggio 2022, con la quale il Sindaco di Azzate ha avviato il procedimento <<finalizzato all'integrazione dell'ordinanza di sgombero dei rifiuti ancora presenti presso l'area Campeggio i Sette Laghi>>. sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2022, proposto da CAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Conservatorio, n. 17; COMUNE DI AZZATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; FALLIMENTO I SETTE LAGHI s.p.a. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 45; IMMOBILIARE PANZERI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristian Marzetta, Matteo Micheletti e Simone Faccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marzia Eoli in Milano, Via Larga, n. 6; MASSIMILIANO ANNONI, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Domodossola, n. 7 PRISMA 2020 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzate, di Fallimento i Sette Laghi s.p.a. in Liquidazione, di Immobiliare Panzeri s.r.l. e di Massimiliano Annoni; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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