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Sentenza n. 202300939/2023

Sentenza n. 202300939/2023

3I - CITTADINANZA - ISTANZA CONCESSIONE - INAMMISSIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300939/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di naturalizzazione italiana presso la Prefettura di Milano il 15 novembre 2018, seguendo il procedimento amministrativo previsto dalla normativa italiana in materia di acquisizione della cittadinanza. Con provvedimento del 23 giugno 2020, la Prefettura ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal ricorrente, rifiutando così di esaminarla nel merito e di procedere all'istruttoria necessaria per valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo provvedimento di inammissibilità, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2022, chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio e il riconoscimento del suo diritto alla riesamina della domanda secondo le procedure ordinarie di legge.

Il quadro normativo

La materia della naturalizzazione italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che stabilisce le condizioni e i presupposti che uno straniero deve possedere per acquisire la cittadinanza italiana, nonché i procedimenti amministrativi da seguire presso le autorità competenti. In particolare, la normativa prevede che le domande di naturalizzazione debbano essere esaminate nel merito dalla Prefettura, la quale è tenuta a valutare il rispetto dei requisiti legali richiesti come la residenza, la conoscenza della lingua italiana, l'assenza di precedenti penali, e l'integrazione nella società italiana. Il provvedimento di inammissibilità rappresenta un'eccezione rispetto al procedimento ordinario e può essere adottato soltanto nel caso ricorrano circostanze tassativamente previste dalla legge che rendono materialmente impossibile o giuridicamente impedito l'esame della domanda.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della dichiarazione di inammissibilità emessa dalla Prefettura nei confronti della domanda di naturalizzazione. Il ricorrente contestava che il provvedimento fosse stato adottato senza fondamento normativo o sulla base di vizi procedurali, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere un esame ordinario della sua istanza secondo le regole di trasparenza e correttezza amministrativa che governano le decisioni della Pubblica Amministrazione. Era pertanto necessario accertare se la Prefettura avesse effettivamente qualificato in modo appropriato la domanda come inammissibile oppure se avesse incorso in un errore di valutazione, omettendo di valutare il caso nel merito quando ciò era doveroso secondo la legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato attentamente la documentazione prodotta dalle parti e il provvedimento impugnato, ritenendo che la Prefettura non avesse fornito una corretta base giuridica e fattuale per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di naturalizzazione. Il collegio giudicante ha accertato che il ricorrente possedeva i requisiti procedurali e sostanziali per vedersi esaminate la propria istanza secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa sulla naturalizzazione, e che quindi la Prefettura avrebbe dovuto procedere a una valutazione nel merito della domanda piuttosto che dichiararne l'inammissibilità. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento prefettizio violasse i principi di trasparenza, motivazione adeguata e correttezza amministrativa che devono informare ogni atto della Pubblica Amministrazione, soprattutto quando riguardano materie delicate come l'acquisizione della cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso proposto dal ricorrente e annulla il provvedimento di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Milano del 23 giugno 2020, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura dovrà procedere a riesaminate la domanda di naturalizzazione del ricorrente secondo il procedimento ordinario e nel merito, valutando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, secondo l'ordinaria distribuzione equitativa quando entrambe le parti contribuiscono in qualche misura al contenzioso.

Massima

L'inammissibilità di una domanda di naturalizzazione può essere dichiarata dalla Prefettura soltanto quando ricorrano circostanze tassativamente previste dalla legge che rendono effettivamente impossibile l'esame nel merito, mentre l'omissione ingiustificata di una motivazione idonea a fondare il provvedimento di inammissibilità costituisce violazione dei principi di trasparenza amministrativa e della corretta funzione amministrativa, legittimando l'annullamento da parte del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Milano del 23 giugno 2020 inerente la domanda di naturalizzazione italiana presentata il 15 novembre 2018 (prot. MI0006434706);
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non noti al ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO U.T.G.-Prefettura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente per la parte ricorrente - Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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