2C - EDILIZIA - ABUSO EDILIZIO - DEMOLIZIONE - DIFFIDA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300936/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda una controversia in materia edilizia e di ordini di demolizione nel territorio del Comune di Como. Un cittadino ha impugnato un provvedimento di diffida alla demolizione e sgombero di opere insistenti su un immobile, datato 15 ottobre 2019, nonché l'ordinanza di ordine di demolizione e avviso di sgombero del 5 dicembre 2019 che ne rappresentava l'esecuzione forzata. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel gennaio 2020, rappresentato da apposito avvocato incaricato. Durante il pendere del giudizio, ovvero tra il 2020 e la data dell'udienza straordinaria del 11 aprile 2023, la situazione fattuale si è trasformata, con conseguenze determinanti per la prosecuzione del procedimento.
Il quadro normativo
La materia rientra nel complesso sistema amministrativo concernente gli ordini di demolizione e gli sgomberi di opere abusive, regolato dagli articoli del testo unico dell'edilizia e dalla disciplina processuale amministrativa del codice del processo amministrativo. In particolare, gli articoli 35 e 85 del codice di procedura amministrativa disciplinano rispettivamente l'ammissibilità del ricorso e le modalità di esercizio della giurisdizione amministrativa. La pronuncia del collegio giudicante si fonda inoltre sulla norma di cui all'art. 87, comma 4-bis, del medesimo codice, che regola le procedure di smaltimento dell'arretrato attraverso udienze straordinarie in camera di consiglio, talvolta condotte anche da remoto.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità amministrativa dei provvedimenti ordinatori di demolizione e sgombero emessi dal Comune di Como, sui quali incombeva al ricorrente l'onere di provare l'illegittimità costitutiva. La questione giuridica sottesa riguardava la conformità dei provvedimenti alla normativa edilizia e ai principi di proporzionalità e corretta procedura amministrativa. Tuttavia, nel corso del procedimento, si è verificato un evento che ha trasformato radicalmente la situazione processuale, rendendo non più vivente la controversia sul piano sostanziale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, riunito in camera di consiglio nella seduta del 11 aprile 2023, ha valutato la situazione procedimentale e ha rilevato il sopravvenire di una carenza di interesse attuale e concreto nel ricorrente a perseguire il giudizio. Tale circostanza determina l'improcedibilità del ricorso secondo la giurisprudenza consolidata in materia amministrativa. Presumibilmente, la demolizione e lo sgombero delle opere contestate erano già stati eseguiti, oppure i provvedimenti erano stati altrimenti resi inoperosi per effetto di circostanze intervenute nel tempo, facendo venire meno il rapporto dedotto in giudizio. Il tribunale ha dunque correttamente applicato il principio per cui non possono essere decise controversie che hanno perso la loro natura contenziosissima.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando altresì la compensazione delle spese processuali tra le parti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva per l'autorità amministrativa con effetto immediato. Conseguentemente, il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ma neppure il Comune di Como ha dovuto sostenere conseguenze economiche rilevanti vista la compensazione delle spese.
Massima
Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'evento dedotto come illegittimo sia già stato interamente eseguito o comunque sia venuto meno il rapporto controverso tra le parti, rendendo impossibile e iniquo il pronunciamento della sentenza di merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Como, n. -OMISSIS--OMISSIS-del 15 ottobre 2019, avente ad oggetto «Diffida alla demolizione e sgombero delle opere insistenti sul mappale -OMISSIS- Comune di Como»; - dell’ordinanza, n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2019, avente a oggetto «Ordine di demolizione e avviso di sgombero delle opere insistenti sul mappale -OMISSIS-Comune di Como»; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 36 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Como, via Milano, 40; Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Ceresa, Chiara Piatti e Marilisa Ogliaroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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