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Sentenza n. 202300935/2023

Sentenza n. 202300935/2023

2C - EDILIZIA - SCIA - ANNULLAMENTO - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300935/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mara Grazia Boccafogli ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un provvedimento del Comune di Milano, emanato dalla Direzione Urbanistica e dallo Sportello Unico per l'Edilizia in data 31 ottobre 2019. Il provvedimento contestato era la comunicazione di annullamento di un titolo abilitativo che si era formato a seguito della presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) datata 31 luglio 2018 relativa a lavori nell'immobile sito in via Baldinucci n. 3/D a Milano. La ricorrente, ritendo illegittimo tale annullamento e lesivo dei propri diritti, ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR nel 2020, con la quale intendeva farsi riconoscere la validità del titolo abilitativo e conseguentemente la legittimità dei lavori per i quali la SCIA era stata presentata. Il procedimento si è protratto fino al 2023, quando il collegio giudicante ha deciso di pronunciarsi sulla controversia.

Il quadro normativo

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività costituisce uno dei regimi abilitativi per lo svolgimento di attività edilizia in Italia, disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni. La SCIA consente a chi presenta la segnalazione di iniziare i lavori immediatamente, creando un titolo abilitativo nel momento della presentazione, permettendo così un'attività costruttiva più snella rispetto ai tradizionali permessi di costruire. L'amministrazione comunale, tuttavia, dispone di poteri di controllo e di verifica sulla conformità dei lavori alla normativa edilizia e urbanistica vigente, e può adottare provvedimenti di annullamento qualora riscontri difformità rispetto alla legge o ai titoli abilitativi medesimi. Questi provvedimenti amministrativi, essendo limitativi di diritti e facoltà della ricorrente, sono assoggettati al regime del ricorso amministrativo, trovando fondamento nella disciplina processuale amministrativa.

La questione giuridica

Il contendere tra la ricorrente e il Comune di Milano verteva essenzialmente sulla legittimità dell'annullamento del titolo abilitativo e sulla conformità del procedimento che ha portato all'adozione di tale provvedimento. La ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che l'amministrazione avesse agito illegittimamente, senza adeguata motivazione o per motivi non fondati in diritto, oppure che la procedura di annullamento fosse vizziata. Il Comune dal canto suo doveva dimostrare la legittimità della propria azione amministrativa, provando l'esistenza di motivi validi per annullare il titolo che si era formato con la presentazione della SCIA. La controversia quindi si focalizzava su aspetti procedurali e sostanziali della decisione amministrativa di annullamento.

La motivazione del giudice

Allorché il giudice amministrativo ha esaminato la causa nel 2023, ha constatato che le circostanze fattiche originarie della controversia erano mutate sostanzialmente rispetto al momento di proposizione del ricorso. Presumibilmente, trascorsi diversi anni dalla presentazione della SCIA e dalla comunicazione di annullamento, i lavori cui la segnalazione si riferiva erano stati conclusi o comunque erano venute meno le condizioni che rendevano praticamente rilevante la controversia. Il collegio ha dunque ritenuto che la materia del contendere fosse cessata, vale a dire che il provvedimento impugnato avesse perso ogni effetto pratico e concreto sulla posizione giuridica della ricorrente. Quando una sentenza amministrativa dichiara cessata la materia del contendere significa che il giudice ha accertato l'assenza di interesse attuale a ricevere una pronuncia sul merito della controversia, in quanto la situazione fattuale è mutuata e il contendere ha perso significato concreto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento a carico del Comune di Milano, pronunciandosi definitivamente sul ricorso come proposto. Ha inoltre compensato le spese processuali tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile del pagamento delle proprie spese legali senza diritto di regresso verso la controparte. Infine, ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le forme previste dalla legge. Sebbene il giudice non abbia espresso un pronunciamento nel merito della disputa tra legittimità e illegittimità dell'annullamento, il riconoscimento della cessazione della causa ha posto termine al procedimento in maniera definitiva.

Massima

Quando una controversia amministrativa concernente l'annullamento di un titolo abilitativo edilizia perde rilevanza pratica a causa del mutamento delle circostanze fattuali sopravvenute, il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere, anche senza decidere nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento, in parte qua,
- del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Urbanistica, Area Sportello Unico per l’Edilizia, Unità Territoriale Municipi 7-8-9, Ufficio Municipio 9, P.G. 0493842/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto “Comunicazione di annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 31.07.2018, P.G. n. 341820/2018, pratica n. 28681/2018, nell’immobile di via Baldinucci n. 3/D” (doc. 1) del quale si è avuta conoscenza in data 11 novembre 2019.
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2020, proposto da
Mara Grazia Boccafogli, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti e Federica Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, viale E. Caldara, 43;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Ughetta Lentini, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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