4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300931/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice autonoma ha presentato il 4 agosto 2020 un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno, secondo le disposizioni dell'articolo 103, primo comma, del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in Legge numero 77 del 2020, noto come decreto Rilancio. Tale istanza rientrava in una procedura straordinaria di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari introdotta dal Governo per contrastare il fenomeno dell'occupazione sommersa durante l'emergenza pandemica, con termine finale di presentazione fissato al 31 agosto 2020. Tuttavia, il Ministero dell'Interno non ha fornito alcuna risposta all'istanza nei termini dovuti, determinando il formarsi di un silenzio dell'amministrazione. La ricorrente, dopo quasi tre anni dalla presentazione dell'istanza, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per far dichiarare l'illegittimità di tale silenzio e ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Il quadro normativo
L'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020 ha rappresentato un intervento legislativo straordinario e temporaneo volto a contrastare il lavoro irregolare mediante una procedura di emersione su base volontaria. Le istanze di emersione erano sottoposte a una disciplina speciale che prevedeva termini perentori sia per la presentazione da parte dei datori di lavoro sia per l'istruttoria da parte dell'amministrazione competente. Il silenzio dell'amministrazione in materia di istanze di emersione costituisce una manifestazione di inerzia amministrativa che, secondo la giurisprudenza consolidata, può essere impugnata dinanzi ai giudici amministrativi. Tuttavia, la ricevibilità del ricorso amministrativo è subordinata al rispetto di specifici presupposti procedurali, tra cui il termine entro il quale il ricorso stesso deve essere proposto dall'interessato.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la ricevibilità del ricorso proposto circa tre anni dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'istanza, in un contesto nel quale l'istanza stessa era stata presentata regolarmente entro il termine di legge. Il giudice amministrativo doveva verificare se, malgrado la correttezza formale della ricorrente nel presentare l'istanza, il trascorrere di un lasso di tempo così significativo tra il silenzio formatosi e l'impugnazione dello stesso non costituisse un ostacolo procedurale insuperabile. Tale questione riveste importanza particolare per la definizione dei termini entro i quali gli interessati possono reagire all'inerzia amministrativa e per la certezza dei rapporti giuridici nel tempo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pur non esplicitando nella parte motivazionale completa disponibile i dettagli del proprio ragionamento, ha ritenuto ricorrente un vizio procedurale che rendeva il ricorso manifestamente irricevibile senza necessità di approfondite indagini nel merito della questione sostanziale. La dichiarazione di irricevibilità suggerisce che il giudice abbia ravvisato, con ogni probabilità, l'intervenuta decadenza dai termini ordinari per l'impugnazione del silenzio amministrativo o un'altra preclusione processuale. È ragionevole inferire che il tribunale abbia considerato il lasso di tempo trascorso come incompatibile con la possibilità di proporre ricorso secondo i canoni ordinari del diritto processuale amministrativo, indipendentemente dall'oggetto materiale della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, respingendolo quindi nel suo complesso senza entrare nel merito della richiesta di annullamento del silenzio formatosi. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo la regola che distribuisce i costi della lite in modo equilibrato in caso di irricevibilità. Il tribunale ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente nel fascicolo, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il ricorso amministrativo contro il silenzio formatosi su un'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare è inammissibile se proposto dopo che sia decorso il termine ordinario per l'impugnazione dell'inerzia amministrativa, indipendentemente dalla tempestività della presentazione dell'istanza medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 4/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 256 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Mauro Miranda, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Piazza Napoli n.24; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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