4I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300093/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio in Italia e, alla scadenza dello stesso, aveva presentato alla Questura una richiesta di rinnovo per continuare i propri studi nel territorio nazionale. La Questura del luogo, con provvedimento del 21 settembre 2021 notificato il 17 novembre 2021, ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, impedendo così allo straniero di permanere legittimamente in Italia. Il ricorrente, non accettando questa decisione amministrativa, ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando il provvedimento di rifiuto e chiedendone l'annullamento in autotutela.
Il quadro normativo
Il sistema italiano dei permessi di soggiorno è disciplinato dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dai relativi regolamenti di attuazione, che prevedono specifiche categorie di soggiorno, tra cui quella per motivi di studio. La concessione e il rinnovo di tali permessi è discrezionale e rimesso all'autorità amministrativa (la Questura), la quale deve verificare il sussistere dei presupposti di legge e valutare la compatibilità della permanenza dello straniero con l'interesse pubblico e l'ordine pubblico. Le decisioni amministrative di diniego possono essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo, il quale è tenuto a controllare la legittimità del provvedimento verificando il rispetto del procedimento e la corretta applicazione della norma sostanziale.
La questione giuridica
Il punto controverso attorno al quale si è incentrata la lite era se la Questura avesse correttamente applicato i criteri normativi previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ovvero se il rifiuto fosse viziato da illegittimità procedimentale o sostanziale. In particolare, il ricorrente contestava che il provvedimento non fosse motivato in modo sufficientemente chiaro e concreto circa i motivi specifici del rifiuto, oppure che fossero stati applicati criteri non conformi alla normativa vigente. La controversia riveste importanza nella tutela del diritto allo studio per gli stranieri e nel controllo della discrezionalità amministrativa in materia di permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato il ricorso analizzando la legittimità del provvedimento amministrativo sotto il profilo sia procedimentale che sostanziale. Dalla ricostruzione dei fatti sottesi alla decisione della Questura, il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti necessari per il rinnovo del permesso, applicando i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento in modo conforme alla normativa vigente. Sebbene il Consiglio di Stato, in una fase precedente, avesse disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato (ordinanza n. 3446/2022), ciò non pregiudicava l'esito della causa nel merito, dove il TAR ha potuto compiere una valutazione più completa della documentazione e delle argomentazioni. Il giudice amministrativo ha quindi concluso che non sussistevano vizi di legittimità tali da giustificare l'annullamento del rifiuto della Questura.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando legittimo il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, il che significa che il provvedimento di rifiuto della Questura mantiene piena efficacia e il ricorrente dovrà conformarsi alle conseguenze della negazione del rinnovo del permesso di soggiorno.
Massima
L'amministrazione competente gode di discrezionalità nel valutare i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, e il suo rifiuto è legittimo quando risulti fondato su una corretta applicazione della normativa vigente e su una valutazione concreta dei requisiti necessari, restando sempre il sindacato giudiziale limitato al controllo della legittimità dell'esercizio di tale discrezionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del provvedimento della Questura di -OMISSIS- n.-OMISSIS- del 21 settembre 2021, notificato in data 17 novembre 2021, con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto dal ricorrente; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 257 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Molina e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 277/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Vista l’ordinanza n. 3446/2022 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 29 novembre 2022, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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