2C - EDILIZIA - ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO A SEGUITO DI SENTENZA TAR MILANO N. 1911/2019 (R.G. 2792/2018) SEZ. II
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300925/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Condominio via Gaetano Previati 7 di Milano ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di una nota emanata dal Comune di Milano, Direzione Urbanistica, datata 16 ottobre 2019. Questa nota ordinava la restituzione in pristino dei lavori eseguiti in base a un permesso di costruire, provvedimento che era stato precedentemente annullato da una sentenza del TAR Lombardia (sentenza n. 1911/2019). Il permesso di costruire in questione risaliva al 29 ottobre 2018 ed era stato rilasciato dall'amministrazione locale. La restituzione in pristino costituisce l'obbligo di demolire le opere realizzate illegittimamente e di ricondurre il luogo allo stato precedente all'esecuzione dei lavori. Il ricorrente contestava la legittimità di questa ordinanza amministrativa, sostenendo motivi di ricorso che andavano valutati nel merito della controversia.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel contesto del diritto urbanistico, disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, comunemente noto come Testo Unico dell'Edilizia. In particolare, l'articolo 38 del D.P.R. 380/2001 regola l'ordine di restituzione in pristino, ossia il provvedimento con cui l'amministrazione impone al proprietario di demolire le opere realizzate in assenza di idoneo titolo autorizzativo oppure in difformità da esso. Quando un permesso di costruire viene annullato da una sentenza amministrativa, il Comune deve ordinare la demolizione delle opere che su tale permesso si fondavano. Il diritto alla tutela amministrativa è strettamente connesso all'esistenza di una situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e al permanere dell'interesse del ricorrente a ottenere la tutela stessa.
La questione giuridica
La questione centrale attiene alla persistenza dell'interesse processuale del ricorrente nel corso del procedimento dinanzi al TAR. L'interesse a ricorrere è un elemento costitutivo della tutela amministrativa ed è imprescindibile per accedere al giudizio. Durante il corso del procedimento che ha portato alla sentenza impugnata (sentenza TAR 1911/2019), oppure nel periodo successivo tra questa e la proposizione del ricorso del Condominio, era sopravvenuta una modificazione della situazione fattuale tale da eliminare l'utilità della sentenza che il ricorrente chiedeva. Il tema controverso verteva quindi sulla questione preliminare della persistenza dei presupposti processuali, in specie dell'interesse a ricorrere.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato la situazione processuale al momento della decisione e ha riscontrato che nel corso del giudizio era venuta meno la situazione che inizialmente aveva reso necessaria e utile la proposizione del ricorso. Con la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse il giudice amministrativo non entra nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate dal ricorrente, bensì constata che l'utilità della sentenza è venuta meno. Ciò potrebbe derivare dal fatto che l'ordine di restituzione in pristino era stato già parzialmente o totalmente eseguito, oppure dalla verificazione di circostanze fattiche che rendevano ormai privo di pratica utilità l'annullamento richiesto. Il giudice ha ritenuto corretto dichiarare il ricorso improcedibile piuttosto che decidere nel merito, in quanto la sentenza non avrebbe più potuto produrre effetti utili al ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Seconda, ha dichiarato improcedibile il ricorso del Condominio per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese quando il ricorso cessa di essere di utilità per circostanze sopravvenute e non imputabili alla controparte. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che ha acquisito efficacia nonostante non contenga un provvedimento favorevole al ricorrente.
Massima
L'interesse a ricorrere deve persistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione, e la sua sopravvenuta carenza rende il giudizio improcedibile indipendentemente dal fondamento nel merito delle pretese avanzate. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Ugo Di Benedetto, Consigliere Giovanni Zucchini, Consigliere Estensore Alberto Di Mario. Ricorrente il Condominio via Gaetano Previati 7 in Milano rappresentato dagli avvocati Mauro Pisapia, Francesco Cappello e Filippo Rossi. Convenuti il Comune di Milano rappresentato dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, nonché Adriana Miraglia e Claudio Damiano Selmi rappresentati dagli avvocati Giuseppe Inglese e Franco Papagno. La sentenza riguarda l'annullamento della nota del Comune di Milano, Direzione Urbanistica, Area Sportello Unico per l'Edilizia, emanata il 16 ottobre 2019 con progressivo numero 27855/2018 e protocollo generale 351651/2018, contenente un ordine di restituzione in pristino ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, ordine adottato a seguito della sentenza numero 1911/2019 del TAR Lombardia che aveva precedentemente annullato il permesso di costruire numero 380 rilasciato il 29 ottobre 2018. Ricorso numero 62 del 2020 nel registro generale. In seguito alle risultanze processuali emerse dal dibattito dinanzi al collegio giudicante nel corso dell'udienza di smaltimento del 11 aprile 2023, quando hanno riferito i difensori delle parti come documentato nel verbale di udienza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Le spese della lite sono compensate tra le parti. La sentenza è ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa. Decisione assunta nella camera di consiglio del 11 aprile 2023 con la presenza dei magistrati suddetti. Esito della decisione: improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tribunale competente: TAR Lombardia sezione di Milano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della nota del Comune di Milano, Direzione Urbanistica, Area Sportello Unico per l’Edilizia, PG 0462721/2019 del 16 ottobre 2019 (Progr. n. 27855/2018 – P.G. 351651/2018), recante “Ordine di restituzione in pristino ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 380/2001 a seguito della sentenza n. 1911/2019 del TAR Lombardia che ha annullato il permesso di costruire n. 380 del 29/10/2018”; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso alla nota di cui al punto che precede. sul ricorso numero di registro generale 62 del 2020, proposto da Condominio via Gaetano Previati 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia, Francesco Cappello, Filippo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6; Adriana Miraglia, Claudio Damiano Selmi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Inglese, Franco Papagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Adriana Miraglia e di Claudio Damiano Selmi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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