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Sentenza n. 202300092/2023

Sentenza n. 202300092/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300092/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento della Questura competente che, con decisione del 21 settembre 2021 notificata il 17 novembre 2021, ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da lui richiesto. Il ricorrente aveva precedentemente ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio e si era trovato nella condizione di doverne richiedere il rinnovo secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente. La Questura, anziché accogliere la domanda di rinnovo, ha negato il provvedimento sulla base di una valutazione che il ricorrente riteneva illegittima e infondata. Il ricorrente ha impugnato questo rifiuto davanti al TAR, lamentando violazione di diritti procedurali e amministrativi, nonché mancata corretta motivazione del provvedimento. Prima del giudizio di merito, il ricorrente aveva anche proposto una domanda cautelare per ottenere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, domanda che era stata inizialmente respinta dal TAR ma successivamente riformata dal Consiglio di Stato.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di studio è disciplinata dal Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dalle relative disposizioni applicative, che prevedono le condizioni e le modalità per il rilascio e il rinnovo di tali permessi. La normativa richiede che il richiedente dimostri l'iscrizione effettiva a un corso di studi presso un istituto scolastico o universitario riconosciuto, il possesso di risorse economiche sufficienti per il sostentamento e, secondo le disposizioni più recenti, il rispetto di specifici livelli di profitto o di frequenza. La Questura, nell'esercizio dei propri poteri di controllo amministrativo, deve valutare il permanere di questi requisiti al momento della richiesta di rinnovo e ha il dovere di motiva adeguatamente le proprie decisioni, anche negative, indicando le ragioni sostanziali e formali della negazione. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, affermati dalla giurisprudenza amministrativa nazionale e dal diritto europeo.

La questione giuridica

Il punto di diritto fondamentale riguardava la legittimità del rifiuto opposto dalla Questura nel valutare se il ricorrente conservasse i requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Le questioni potenzialmente controverse riguardavano se la Questura avesse correttamente accertato la permanenza dei presupposti, se avesse adeguatamente motivato il proprio rifiuto, se il provvedimento fosse proporzionato e se fossero stati rispettati i diritti procedurali del ricorrente. Il ricorso toccava aspetti cruciali quali la corretta interpretazione dei requisiti richiesti, il peso probatorio dei documenti prodotti dal ricorrente, la discrezionalità amministrativa in materia immigratoria e il grado di sindacabilità giurisdizionale del provvedimento.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, esaminati gli atti del processo e sentito il difensore dell'amministrazione resistente, ha ritenuto che la Questura avesse correttamente esercitato i propri poteri di valutazione in merito ai requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il collegio giudicante ha accolto gli argomenti dell'Amministrazione, considerando legittimamente motivato il rifiuto opposto sulla base della verifica fattuale delle condizioni richieste dalla legge. Il TAR ha evidentemente concluso che non sussistessero violazioni procedurali tali da inficiare il provvedimento, né eccessi di potere amministrativo rilevanti, né disapplicazione della normativa di settore. Il ragionamento del giudice amministrativo si è focalizzato sulla correttezza del procedimento seguito dalla Questura e sul fondamento legale delle ragioni addotte per il rifiuto, respingendo le censure sollevate dal ricorrente come prive di fondamento.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così la legittimità del provvedimento della Questura che aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Le spese processuali sono state compensate, comportando che ciascuna parte rimanga gravata dei propri costi legali. Il tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le forme previste dalla legge. È stata inoltre disposta l'oscuramento dei dati personali e delle generalità delle parti al fine di tutelare la privacy e la dignità dei soggetti coinvolti nel giudizio, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La Questura esercita legittimamente il proprio potere di rifiuto nel rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di studio quando accerti il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge e provveda a motivare adeguatamente il provvedimento secondo i principi di correttezza e trasparenza amministrativa, sottoponendosi al sindacato del giudice amministrativo entro i limiti dell'eccesso di potere e della violazione procedimentale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 21 settembre 2021, notificato in data 17 novembre 2021, con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto dal ricorrente;
- nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Molina e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 278/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’ordinanza n. 3420/2022 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 29 novembre 2022, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

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