1O/X - OPPOSIZIONE DI TERZO A SENTENZA 1214/2021, SEZIONE I
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300915/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da tredici società commerciali aventi sede in Corso Garibaldi a Milano (tra cui La Foppa S.r.l., La Vecchia Lira S.r.l., Garibaldi S.r.l. e altre), che impugnavano una sentenza emessa dal TAR Lombardia, Sezione Prima, con il numero 1214 pubblicato il 19 maggio 2021. Le ricorrenti, titolari di esercizi commerciali situati nella medesima area di Milano, avevano già ottenuto una pronuncia amministrativa di primo grado e ricorrevano nuovamente, questa volta in appello presso la Sezione Seconda dello stesso Tribunale, per ottenere l'annullamento di quella sentenza ovvero, subordinatamente, per farla dichiarare inefficace nei loro confronti. Il Comune di Milano, il Ministero dell'Interno e il Condominio di Corso Garibaldi n. 104 si erano costituiti in giudizio come convenuti, rappresentando gli interessi pubblici e privati contrapposti a quelli dei ricorrenti. La controversia rientra nel contesto amministrativo generale relativo all'esercizio di attività commerciali nei centri urbani, con possibili implicazioni di carattere regolamentare, autorizzatorio oppure relativamente a provvedimenti di limitazione o sospensione dell'attività economica.
Il quadro normativo
La competenza del TAR Lombardia si fonda sulla giurisdizione amministrativa ordinaria prevista dal Codice del Processo Amministrativo, che disciplina i procedimenti avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali per l'impugnazione di provvedimenti amministrativi e delle sentenze amministrative di primo grado. Il ricorso in appello rappresenta un mezzo ordinario di impugnazione volto a controllare la legittimità delle decisioni assunte in primo grado, con facoltà per il giudice di appello di riesaminare complessivamente la questione. Le condizioni di ricevibilità e procedibilità del ricorso includono la persistenza dell'interesse della parte ricorrente durante l'intero corso del giudizio, requisito che si collega ai principi generali di diritto amministrativo secondo i quali il processo amministrativo deve mantenere una sua ragione d'essere funzionale al soddisfacimento di un diritto o interesse giuridicamente rilevante del ricorrente. In questo caso, il giudice ha dovuto verificare se tale interesse sussistesse ancora al momento della decisione finale.
La questione giuridica
Il punto critico sottoposto al giudice riguardava la perdita sopravvenuta dell'interesse ad agire nel corso del procedimento di secondo grado. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando nel corso del giudizio viene meno il diritto sostanziale che il ricorrente intendeva tutelare, oppure quando il provvedimento impugnato cessa di produrre effetti, il ricorso diventa inidoneo a produrre utilità per il ricorrente e di conseguenza improcedibile. In questo caso specifico, qualcosa di rilevante deve essere accaduto tra la presentazione del ricorso e l'udienza del 7 marzo 2023 che ha comportato la perdita della ragion d'essere del ricorso stesso. Il giudice ha dovuto valutare se tale evento sopravvenuto fosse idoneo a privare il ricorso di qualsiasi effetto utile, determinando l'improcedibilità della controversia.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti diffusamente la motivazione, il collegio giudicante ha accertato che durante il corso del procedimento di appello era intervenuta una circostanza che aveva sopravanzato la causa originaria della controversia, privando il ricorso di qualsiasi interesse concreto. Ciò potrebbe significare che la sentenza di primo grado aveva già accolto le istanze dei ricorrenti, oppure che il provvedimento inizialmente impugnato era stato nel frattempo revocato, ritirato o aveva cessato di produrre effetti nel contesto fattuale specifico in cui operavano le ricorrenti. La Sezione Seconda del TAR Lombardia ha ritenuto di particolare rilievo la sussistenza di questa sopravvenuta carenza di interesse, considerando che la mancanza di interesse costituisce un vizio procedurale insanabile che determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dall'esame di merito delle questioni controverse. Il giudice non ha pertanto ritenuto necessario o possibile pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese delle ricorrenti, in quanto la causa aveva perso il suo fondamento logico e processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo il compenso delle spese tra le parti. Questo significa che ciascun ricorrente e ciascuno dei convenuti rimane responsabile delle proprie spese legali, senza che una parte sia tenuta a rimborsare le spese dell'altra. La sentenza non entra nel merito delle questioni controverse e non decide sulla fondatezza delle pretese delle società ricorrenti, giacché la pronuncia di improcedibilità estingue automaticamente il giudizio senza affrontare le questioni di diritto sostanziale. La sentenza è stata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le ordinarie modalità di esecuzione previste dal codice amministrativo.
Massima
Quando durante il corso di un procedimento amministrativo viene meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere una pronuncia favorevole, per cessazione degli effetti del provvedimento impugnato o per evento sopravvenuto che abbia eliminato la lesione denunciata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, senza che il giudice proceda al merito della causa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento o in subordine per la declaratoria della sua inefficacia nei confronti degli opponenti, della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sezione prima, n. 1214 pubblicata il 19.5.2021. sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2021, proposto da La Foppa S.r.l., La Vecchia Lira S.r.l., Garibaldi S.r.l., Garibaldi 111 S.r.l., Agaxito S.r.l., Ioi S.r.l., M104 S.r.l., Chinesebox S.r.l., Garibaldi 1 S.r.l., Moma Cafe Ditta Individuale, Panb Milano S.r.l., Yspanico S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, Silvano De Feudis, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Condominio di Corso Garibaldi 104 Milano, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; Amico Fritz S.r.l., Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituiti in giudizio; Condominio di Corso Garibaldi n. 104, Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, del Ministero dell'Interno e del Condominio di Corso Garibaldi n. 104, Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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