1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI SUPPORTO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSI PUBBLICI - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300908/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di gara per l’affidamento del <<Servizio di supporto alla commissione esaminatrice per la redazione, la somministrazione e la correzione delle prove di concorsi pubblici in modalità “da remoto” Numero di riferimento: GECA 9/2022>>, pubblicato sulla GURI n. 135 del 18 novembre 2022 e sulla GUUE GU/S S218 dell’11 novembre n. 2022 628372-2022-IT; - del disciplinare di gara, del capitolato d’oneri speciale e di ogni altro documento della gara; - di ogni altro atto antecedente, connesso, successivo e consequenziale, anche se non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Dromedian s.r.l. il 7 febbraio 2023: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo. sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dromedian s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Tufarelli in Milano, via Monte Napoleone n. 20; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna la Regione Lombardia a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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