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Sentenza n. 202300905/2023

Sentenza n. 202300905/2023

2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300905/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Emanuele Tenace, in qualità di proprietario di un'area nel territorio del Comune di Cambiago, aveva realizzato delle costruzioni consistenti in un terrazzo, colonne, una scala e relativa pavimentazione. Il 3 dicembre 2019 il Dirigente dell'Area del Comune di Cambiago ha emesso un'ordinanza di ripristino dei luoghi n. 20, notificata successivamente il 10 dicembre 2019, con la quale ordinava al Tenace di provvedere entro novanta giorni dalla notifica al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle costruzioni abusivamente realizzate. Dinanzi a tale provvedimento, il proprietario ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di ripristino, contestandone la legittimità e la correttezza amministrativa secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Il quadro normativo

La materia dei provvedimenti di ripristino dei luoghi rientra nella competenza dei comuni secondo le norme del codice della strada e delle disposizioni in materia di edilizia abusiva. L'amministrazione locale può ordinare il ripristino quando accerta la realizzazione di costruzioni o modifiche territoriali non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Il ricorso avverso ordinanze di ripristino dei luoghi segue il procedimento contenziosi amministrativo disciplinato dal codice del processo amministrativo, che prevede termini di decadenza perentori per la proposizione del ricorso, pari a sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. La decisione del giudice amministrativo deve rispettare le forme di giustizia amministrativa e i presupposti procedurali che garantiscono l'esercizio effettivo dei diritti delle parti.

La questione giuridica

Il ricorso proposto dal Tenace mirava all'annullamento dell'ordinanza di ripristino affermando che tale ordinanza fosse illegittima e contraria ai principi dell'azione amministrativa. Tuttavia, il giudice amministrativo ha dovuto valutare non solo la questione di merito riguardante la legittimità del provvedimento, ma anche i profili procedurali e formali che condizionano l'esercizio della tutela giurisdizionale. La complessità della questione risiedeva nella verifica dei presupposti che rendono il ricorso ammissibile e idoneo a ricevere una pronuncia di merito da parte del giudice amministrativo, piuttosto che nella valutazione della correttezza dell'azione amministrativa in sé.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato il ricorso e gli atti della causa secondo la procedura prevista dalle norme del codice del processo amministrativo. Pur considerando le eccezioni e le difese svolte dall'amministrazione comunale convenuta, il tribunale ha ritenuto di dover pronunciarsi non nel merito della controversia ma sulla ricevibilità formale del ricorso. Il giudice ha accertato la sussistenza di un vizio procedimentale o di un impedimento di natura processuale che rendeva il ricorso improcedibile secondo le disposizioni di legge. Tale conclusione è stata raggiunta attraverso l'applicazione rigorosa dei presupposti di ammissibilità previsti dal codice del processo amministrativo, ritenendo che la questione non potesse essere decisa nel merito a causa di carenze formali o procedurali insuperabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Seconda, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Emanuele Tenace per l'annullamento dell'ordinanza di ripristino dei luoghi n. 20 del 3 dicembre 2019. Le spese sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna sostiene le proprie spese nel procedimento quando il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 11 aprile 2023 con l'intervento dei tre magistrati e rimane esecutiva per l'amministrazione secondo le disposizioni di legge.

Massima

Un ricorso avverso ordinanza di ripristino dei luoghi è improcedibile quando sussistono vizi procedurali o formali che impediscono la pronuncia di merito secondo il codice del processo amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ripristino dei luoghi n 20 del 03.12.19, notificata in data 10.12.19, a firma del Dirigente dell’Area del Comune di Cambiago con cui ordina al Sig. Tenace Emanuele in qualità di proprietario “di provvedere entro 90 giorni dalla data di notifica della presente al ripristino dello stato dei luoghi con, con la rimozione del terrazzo, delle colonne e della scala sopraccitata, oltre alla rimozione della pavimentazione dell’area sottostante”.
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2020, proposto da
Emanuele Tenace, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, 2;
Comune di Cambiago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiago;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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