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Sentenza n. 202300904/2023

Sentenza n. 202300904/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300904/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia ha origine da due provvedimenti emanati dal Comune di Milano nei confronti dei proprietari di un immobile situato in via della Guastalla: il primo, del ventuno novembre duemiladiecinove, ha avviato un procedimento ingiuntivo finalizzato alla rimozione di una struttura installata sul terrazzo dell'immobile; il secondo, ordine di demolizione datato undici gennaio duemilaventi, ha ordinato concretamente l'abbattimento della struttura. La struttura oggetto del provvedimento di demolizione consiste in una intelaiatura metallica di dimensioni pari a due metri e mezzo per cinque metri e settanta centimetri, fissata al muro mediante tasselli e ricoperta da pannelli rigidi dello spessore di circa dieci-quindici centimetri, che ruotano sincronicamente per modulare l'illuminazione naturale dell'area sottostante. I proprietari hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento, assumendo che i provvedimenti amministrativi fossero viziati e illegittimi. Nel ricorso sono intervenuti anche il Comune di Milano e il Condominio dell'edificio in cui era situato l'immobile, rappresentando ragioni ostative all'accoglimento della domanda cautelare e ricorsuale.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della normativa urbanistica e delle costruzioni abusive, disciplinata dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia, nonché dalle norme comunali di Milano in materia di pianificazione urbanistica e di controllo del territorio. I provvedimenti amministrativi di rimozione e demolizione rientrano tra quelli adottabili dal Comune quando viene accertata l'installazione di opere edilizie o strutture non autorizzate, ovvero realizzate in violazione della disciplina urbanistica vigente. Le norme sulla ricorribilità dei provvedimenti amministrativi, disciplinate dal codice del processo amministrativo, prevedono termini perentori per l'impugnazione e requisiti procedurali stringenti per l'ammissibilità del ricorso dinanzi al giudice amministrativo. In particolare, la legittimazione procedurale, il rispetto dei termini di ricorso e la corretta qualificazione dei provvedimenti impugnabili rappresentano presupposti essenziali per la riconoscibilità della pretesa azionata.

La questione giuridica

Il nodo controverso concerne la legittimità dei provvedimenti di rimozione e demolizione della struttura, nonché la corretta applicazione della normativa edilizia all'opera realizzata dai ricorrenti. Emerge tuttavia una questione procedurale di rilievo maggiore, in quanto il Tribunale ha ritenuto necessario verificare anzitutto se il ricorso presentato dai proprietari fosse tempestivo e se ricorressero tutti i presupposti processuali per l'ammissibilità della controversia. La procedura dinanzi al giudice amministrativo presenta caratteri formalisti rigorosi, sicché questioni preliminari di natura strettamente processuale possono costituire motivo di esclusione dal merito della causa, qualora il ricorso non sia stato proposto nei termini corretti o non ricorrano i presupposti di ammissibilità sostanziali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nella sua udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno undici aprile duemilaventitre, ha esaminato gli atti di costituzione in giudizio delle parti nonché tutti i documenti della causa. La struttura dell'ordine di pronunciamento, che dichiara il ricorso improcedibile, suggerisce che il Tribunale ha ritenuto di non potere entrare nel merito della controversia in quanto mancavano i presupposti processuali necessari per un'accoglienza della domanda ricorsuale. Tale conclusione emerge dalla circostanza che il dispositivo non formula valutazioni sul merito della questione urbanistica, bensì conclude sulla inammissibilità del ricorso per ragioni di ordine procedurale. Il Tribunale ha presumibilmente ritenuto che ricorresse una delle ipotesi di improcedibilità previste dal codice del processo amministrativo, quale ad esempio l'inosservanza dei termini di ricorso, l'incapienza della ricorribilità del provvedimento stesso, ovvero altre questioni di natura processuale che ostavano all'ammissione del ricorso al vaglio della giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, ha dichiarato il ricorso proposto dai signori proprietari dell'immobile improcedibile, ordinando la compensazione delle spese relative al giudizio. Tale pronunciamento implica che la causa non è stata decidibile nel merito della pretesa dedotta dai ricorrenti, poiché vennero meno i presupposti procedurali essenziali per consentire al giudice amministrativo di esercitare la propria cognizione sulla legittimità dei provvedimenti di demolizione. La sentenza ha immediata efficacia ed è idonea ad estinguere la controversia, sebbene senza pronunciamento sulla questione sostanziale dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi medesimi.

Massima

L'improcedibilità del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per vizi processuali non consente al Tribunale di giudicare nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati, determinando l'estinzione della causa per carenza di presupposti procedurali indispensabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento in data 21 novembre 2019, con il quale il Comune di Milano ha avviato il procedimento ingiuntivo finalizzato alla rimozione della struttura installata sul terrazzo dell’immobile di proprietà dei signori -OMISSIS- sito in via della-OMISSIS- e composta da una intelaiatura di metallo di 2,5 m per 5,7 m, vincolata al muro con tasselli e coperta da una serie di pannelli rigidi, di circa 10-15 cm, che, ruotando in maniera sincrona, forniscono luce all’area coperta;
- dell’ordine di demolizione datato 11 gennaio 2020.
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Francesca Canta e Sonia Cirella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Condominio via-OMISSIS- - Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti e Federica Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, viale E. Caldara, 43;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Condominio via-OMISSIS- - Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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